Assegno ponte, via libera dal 1° luglio 2021

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Assegno ponte, via libera dal 1° luglio 2021

L’8 giugno 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 135 il D.L. n. 79/2021, recante “misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori”, che introduce un assegno temporaneo per i figli minori (“cd. “assegno ponte”). L’assegno è finalizzato a sostenere le famiglie con figli minori che non abbiano diritto ai vigenti assegni per il nucleo familiare.

L’assegno viene corrisposto mensilmente per ciascun figlio minore e il suo importo varia in relazione alla situazione economica della famiglia attestata dall’ISEE e al numero di figli (fino ad un importo massimo di 217,80 euro), con una maggiorazione del 30% dell’importo unitario dell’assegno se nel nucleo sono presenti più di due figli, e di 50 euro per ciascun figlio minore affetto da disabilità.

Assegno temporaneo per i figli minori, in cosa consiste?

A decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, ai nuclei familiari che non abbiano diritto all'assegno per il nucleo familiare, è riconosciuto un assegno temporaneo su base mensile, a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, siano in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:

  • essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
  • essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
  • essere domiciliato e residente in Italia e avere i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d'età;
  • essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

Assegno per figli minori, presentazione della domanda

La domanda è presentata in modalità telematica all'INPS ovvero presso gli istituti di patronato di cui alla L. n. 152/2001. Resta ferma la decorrenza della misura dal mese di presentazione della domanda stessa.

Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021.

L'erogazione dell'assegno avviene mediante accredito su IBAN del richiedente ovvero mediante bonifico domiciliato. In caso di affido condiviso dei minori, l'assegno può essere accreditato in misura pari al 50% sull'IBAN di ciascun genitore.

L'assegno non concorre alla formazione del reddito.

DL Sostegni-bis, novità su licenziamenti, CIG e contratti a termine

Il Governo, inoltre, sta pensando a una serie di strumenti per superare l’attuale situazione emergenziale. Innanzitutto, s’intende intervenire sull’estensione del contratto d’espansione, con i prepensionamenti che potrebbero interessare anche le imprese al di sotto dell’attuale limite di 100 dipendenti ed essere collegati ad incentivi che favoriscano nuove assunzioni.

Inoltre, s’intende intervenire sul contratto di solidarietà allargato alle imprese che hanno perdite di fatturato inferiori a quel tetto del 50% indicato dal “Dl Sostegni-bis” (l’ipotesi è di portare l’asticella al 30%).

Si ragiona anche di modifiche al “Decreto Dignità” sui contratti a termine, per ammorbidire ulteriormente le causali e dare più spazio alla contrattazione collettiva, inclusa quella aziendale. Fino al delicato tema del blocco dei licenziamenti per alcuni settori dell’industria più in difficoltà (tessile) accompagnato però da nuove settimane di Cig Covid gratuita per le imprese.

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