Assegno temporaneo per i figli minori al via dal 1° luglio
Pubblicato il 07 giugno 2021
In questo articolo:
- Assegno temporaneo per i figli minori: quando spetta
- Assegno temporaneo per i figli minori: requisiti
- Assegno temporaneo per i figli minori: importi
- Assegno temporaneo per i figli minori: compatibilità
- Assegno temporaneo per i figli minori: domanda e erogazione
- Assegno temporaneo per i figli minori: regime fiscale
- Assegni per il nucleo familiare: maggiorazione degli importi
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Potenziamento dell'attuale assegno per il nucleo familiare e introduzione di un assegno temporaneo per i figli minori per tutti coloro che non hanno diritto agli ANF. Sono le due direttrici intorno alle quali si snoda il decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri del 4 giugno scorso e che si appresta ad entrare in vigore a seguito della sua prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Le misure sono temporanee, stante il previsto riordino, dal 2022, delle misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale (legge 1° aprile 2021, n. 46).
Assegno temporaneo per i figli minori: quando spetta
Lo schema di decreto legge prevede che, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, venga riconosciuto un assegno temporaneo su base mensile ai nuclei familiari che non abbiano diritto all’assegno per il nucleo familiare (articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153).
Si ricorda che possono percepire l’attuale assegno per il nucleo familiare erogato dall’INPS i seguenti soggetti:
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Assegno temporaneo per i figli minori: requisiti
Per accedere al nuovo assegno temporaneo per i figli minori, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, occorre possedere specifici requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno nonchè requisiti economici.
Più nel dettaglio, il richiedente l’assegno deve cumulativamente:
- essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
- essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
- essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
- essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.
Inoltre il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità inferiore a 50.000 euro annui.
Assegno temporaneo per i figli minori: importi
Il decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri stabilisce, nella tabella allo stesso allegata, gli importi mensili dovuti per ciascun figlio minore, modulati in base ai livelli di ISEE e differenziati in base al numero dei figli.
Più specificatamente, gli importi di assegno mensili per ciascun figlio minore vanno da un massimo di 167,5 euro in caso di nuclei fino a due figli minori (217,8 euro in caso di nuclei con almeno tre figli minori) per un ISEE fino a 7.000,00 a un minimo di 30 euro in caso di nuclei fino a due figli minori (40 euro per i nuclei con almeno tre figli minori) con ISEE da 49.900,01 a 50.000,00.
Gli importi sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore con disabilità.
Il beneficio è riconosciuto dall’INPS nel limite massimo complessivo di 1.580 milioni di euro per l’anno 2021. Spetta all'Istituto il monitoraggio del rispetto del limite di spesa anche in via prospettica.
Assegno temporaneo per i figli minori: compatibilità
L'assegno temporaneo può essere erogato ai percettori del reddito di cittadinanza ed è compatibile con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.
Assegno temporaneo per i figli minori: domanda e erogazione
La domanda di assegno va presentata in modalità telematica all’INPS ovvero presso gli Istituti di patronato entro il 30 giugno 2021, secondo le modalità che verranno indicate dall’INPS.
L'erogazione, mediante accredito su IBAN del richiedente ovvero mediante bonifico domiciliato, decorre dal mese di presentazione della domanda stessa. Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021
Ai nuclei familiari percettori di reddito di cittadinanza, l’assegno viene corrisposto d’ufficio dall’INPS e con le modalità di erogazione del reddito di cittadinanza, fino a concorrenza dell’importo dell’assegno spettante in ciascuna mensilità.
Assegno temporaneo per i figli minori: regime fiscale
L’assegno è esentasse: non concorre infatti a formare la base imponibile dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.
Assegni per il nucleo familiare: maggiorazione degli importi
Il decreto legge aumenta parallelamente gli importi mensili dell’assegno per il nucleo familiare dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021. Gli importi mensili sono maggiorati di:
- 37,5 euro per ciascun figlio, in caso di nuclei familiari fino a due figli;
- 55 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli.
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