Assegno sociale anche se l'impossidenza deriva da una scelta volontaria
Pubblicato il 14 marzo 2023
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Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale prevede, come unico requisito, lo stato di bisogno effettivo del titolare.
Quest'ultimo, deve essere desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge.
In ogni caso, non è richiesto che lo stato di bisogno sia anche incolpevole.
I predetti principi vanno ribaditi anche per il caso in cui la condizione di impossidenza, invece di essere conseguenza di una rinuncia all'esercizio di un diritto, derivi da una scelta volontaria avente ad oggetto la donazione di proprietà immobiliari che, astrattamente, avrebbero potuto essere fonte di reddito.
E' quanto riconosciuto dalla Corte di cassazione con sentenza n. 7235 del 13 marzo 2023, pronunciata in accoglimento del ricorso di un uomo, cui l'INPS aveva rigettato la domanda di corresponsione dell'assegno sociale.
Questi si era rivolto alla Suprema corte dopo che i giudici di merito avevano confermato il rigetto dell'Istituto previdenziale sull'assunto che egli, avendo in precedenza donato alla figlia i due immobili di cui era titolare, riservandosi su uno di essi il diritto di abitazione, avesse creato un nesso di causalità diretta e immediata rispetto alla sopravvenuta situazione di bisogno.
Secondo la Corte d'appello, ossia, oltre a non essere stato provato che la beneficiaria della donazione non fosse in grado di garantirgli alcun sussidio, la condizione di impossidenza doveva considerarsi frutto di una sua scelta volontaria, come tale preclusiva dell'accesso alla provvidenza.
Nel ribaltare tali conclusioni alla luce dei richiamati principi di diritto, gli Ermellini hanno anche evidenziato come, nella specie, non era stato posto in discussione che la condotta del richiedente avesse avuto quei connotati fraudolenti che soli avrebbero potuto rilevare ai fini dell'esclusione del diritto all'assegno.
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