Assegno divorzile ridotto se la città dell’obbligato ha un costo di vita elevato
Pubblicato il 10 gennaio 2020
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Nella città dove risiede il coniuge obbligato all’assegno divorzile il costo della vita è elevato? E’ possibile che l'importo riconosciuto in favore dell’ex venga ridotto.
Con ordinanza n. 174 del 9 gennaio 2020, la Corte di cassazione ha confermato la statuizione con cui i giudici di merito avevano ridotto, su domanda del coniuge obbligato, quanto riconosciuto a titolo di assegno di divorzio in favore della ex moglie non autosufficiente economicamente, in considerazione del fatto che egli risiedeva a Roma, città dove il costo della vita è piuttosto alto.
Unitamente a questa circostanza, la Corte d’appello aveva tenuto conto anche dei costi per cura ed assistenza a cui l’ex marito era tenuto in considerazione delle sue condizioni di salute, nonché della relativa disponibilità reddituale mensile, delle sue complessive condizioni economico patrimoniali e dell’importo che egli pagava per il mantenimento del figlio maggiorenne, non autosufficiente.
Divorzio e separazione, fatti in corso di causa da considerare
Tra gli altri rilievi, l’ex moglie lamentava che alla base della decisione da lei impugnata fossero state considerate circostanze nuove e non la situazione che si era cristallizzata nel momento della sentenza di primo grado.
Nel confermare quest’ultima decisione, la Sesta sezione civile ha ricordato come nei procedimenti di separazione e divorzio, gli elementi di fatto che possono incidere sull’attribuzione e determinazione degli obblighi economici, ove verificatisi in corso di causa, devono essere presi in esame nella pendenza del giudizio, in quanto governato dalla regola sic stantibus.
In detti procedimenti – ha rammentato la Corte – il giudizio di revisione trova applicazione solo in relazione ai fatti successivi all’accertamento coperto da giudicato, dovendo, le altre emergenze, essere esaurite nei gradi d’impugnazione relativi al merito.
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