Assegno d’invalidità sospeso per NASpI, ripristino dell’AOI sempre ammesso

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Assegno d’invalidità sospeso per NASpI, ripristino dell’AOI sempre ammesso

Laddove il titolare di assegno ordinario di invalidità (AOI) opti in favore dell’indennità NASpI, con conseguente sospensione della prestazione stessa, può - a seguito di rinuncia alla prestazione di disoccupazione - rientrare successivamente nel godimento dell’AOI. Il ripristino dell’assegno ordinario d’invalidità è possibile anche qualora il lavoratore instauri un rapporto di lavoro subordinato non superiori a sei mesi.

Con il messaggio n. 4477 del 2 dicembre 2019, l’INPS ha fornito precisazioni in merito alla fattispecie dei titolari di assegno ordinario di invalidità, sospeso a causa dell’opzione in favore dell’indennità NASpI. In particolare, è stato chiesto se sia possibile ripristinare il pagamento del citato assegno nell’ipotesi in cui l’indennità sia:

  • sospesa per periodi di lavoro subordinato non superiori a sei mesi;
  • erogata in forma anticipata.

Assegno d’invalidità sospeso per NASpI, lavoro non superiore a sei mesi

In relazione al primo punto, precisa il documento di prassi, i lavoratori che abbiano esercitato la facoltà di opzione per l’indennità di disoccupazione, possono rifiutare l’indennità in qualsiasi momento ottenendo il ripristino del pagamento dell’assegno di invalidità. La rinuncia, in particolare, che ha valore dalla data in cui viene effettuata, ha carattere definitivo e il lavoratore che l’ha esercitata non può più essere ammesso a percepire la parte residua di disoccupazione.

Si evidenzia, al riguardo, che laddove l’assicurato abbia optato per l’indennità di disoccupazione troveranno applicazione tutte le disposizioni normative che disciplinano tale prestazione. Nello specifico, l’art. 9, co. 1, del D.Lgs. n. 22/2015 prevede, nell’ipotesi in cui il percettore della prestazione si rioccupi con un contratto di lavoro subordinato di durata pari o inferiore a sei mesi, che la prestazione venga sospesa d’ufficio per la durata del contratto a termine e successivamente ripristinata alla scadenza dello stesso.

Nel periodo di durata del contratto a tempo determinato l’assicurato rimane titolare dell’indennità NASpI anche se la stessa viene posta in sospensione. Ne consegue che il soggetto, titolare dell’indennità di disoccupazione, non può, nel periodo di sospensione della prestazione, percepire l’assegno ordinario di invalidità, salvo che intenda rinunciare alla prestazione e percepire l’AOI, senza possibilità tuttavia di essere riammesso alla fruizione dell‘indennità di disoccupazione residua.

Assegno d’invalidità sospeso per NASpI, disoccupazione erogata in forma anticipata

Nell’ipotesi di erogazione della NASpI in forma anticipata, l’assegno ordinario di invalidità rimane sospeso per tutto il periodo teorico di spettanza dell’indennità NASpI. Pertanto, l’assegno ordinario di invalidità sospeso potrà essere ripristinato solo al termine del periodo teorico di spettanza della NASpI, sempreché permanga la titolarità dello stesso.

Allegati Anche in
  • edotto.com – Edicola del 19 novembre 2019 - Domanda NASpI, in stand-by il termine di decorrenza in caso di malattia – Bonaddio

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