Assegno di Ricollocazione (AdR) sospeso solo per percettori NASpI
Pubblicato il 06 febbraio 2019
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A distanza di pochi giorni, l’ANPAL torna a parlare di Assegno di Ricollocazione (AdR). In particolare, i chiarimenti riguardano la sospensione dell’assegno, fino al 31 dicembre 2021, a causa dell’entrata in vigore - dal mese di aprile - del nuovo sussidio economico, denominato Reddito di Cittadinanza (RdC), previsto dal D.L. n. 4/2019. Sul punto, è stato specificato che la sospensione temporanea vale esclusivamente per le persone beneficiarie di Naspi da almeno quattro mesi. Infatti, per i lavoratori che ricevono trattamenti di integrazione salariale straordinaria (Cigs), coinvolti in accordi di ricollocazione (ex art. 24-bis del D.Lgs n. 148/2015 n. 148), può ancora essere richiesto l’Assegno di Ricollocazione.
La precisazione è stata offerta dall’Anpal, con una notizia del 5 febbraio 2019, che fa seguito alla comunicazione del 29 gennaio 2019 con cui l'Agenzia ha reso noto che - a decorrere dalla predetta data - chi perde il posto di lavoro e beneficia di Naspi non ha più diritto al voucher del valore da 1.000 a 5.000 euro da spendere in servizi per l'impiego. Per quanto riguarda, invece, gli AdR emessi fino al 28 gennaio 2019, gli stessi continueranno a valere per tutto il periodo di assistenza intensiva previsto.
Sospensione temporanea dell’Assegno di Ricollocazione (AdR)
L'art. 9, co. 7 del D.L. n. 4/2019 dispone che sia sospesa, fino al 31 dicembre 2021, l'erogazione dell'assegno di ricollocazione ai soggetti beneficiari di Naspi da almeno 4 mesi. Sul punto, lo stesso articolato prevede che - nella fase di prima applicazione del menzionato decreto legge - al fine di ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca del lavoro, il beneficiario del Reddito di cittadinanza, decorsi 30 giorni dalla data di liquidazione della prestazione, riceve dall'ANPAL l'assegno di ricollocazione (AdR). Esso è graduato in funzione del profilo personale di occupabilità (da 1.000 euro a 5.000 euro), da spendere presso i Centri per l'Impiego o presso i soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. n. 150/2015.
A pena di decadenza dal beneficio del Reddito di Cittadinanza, i beneficiari devono scegliere, entro 30 giorni dal riconoscimento dell'AdR, il soggetto erogatore del servizio di assistenza intensiva, prendendo appuntamento sul portale messo a disposizione dall'ANPAL, anche per il tramite dei Centri per l'Impiego o degli istituti di patronato convenzionati.
Il servizio ha una durata di 6 mesi, prorogabile di ulteriori 6 qualora residui parte dell'importo dell'assegno; nel caso in cui, entro 30 giorni dalla richiesta, il soggetto erogatore scelto non si sia attivato nella ricollocazione del beneficiario, quest'ultimo è tenuto a rivolgersi ad altro soggetto erogatore.
Infine, si rammenta che il servizio di assistenza alla ricollocazione deve prevedere:
- l'affiancamento di un tutor;
- il programma di ricerca intensiva della nuova occupazione e la relativa area, con eventuale percorso di riqualificazione professionale mirata a sbocchi occupazionali esistenti nell'area stessa;
- l'assunzione dell'onere di svolgere le attività individuate dal tutor;
- l'assunzione dell'onere di accettare l'offerta di lavoro congrua;
- l'obbligo per il soggetto erogatore del servizio di comunicare al centro per l'impiego e all'ANPAL il rifiuto ingiustificato, da parte della persona interessata, di svolgere una delle attività offerte, o di una offerta di lavoro congrua, al fine dell'irrogazione delle sanzioni previste;
- la sospensione del servizio nel caso di assunzione in prova, o a termine, con eventuale ripresa del servizio stesso dopo l'eventuale conclusione del rapporto entro il termine di sei mesi.
- eDotto.com – Edicola del 30 gennaio 2019 - Assegno di ricollocazione (AdR), stop alle richieste dal 29 gennaio 2019 – Bonaddio
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