Assegno di ricollocazione (AdR), stop alle richieste dal 29 gennaio 2019

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Assegno di ricollocazione (AdR), stop alle richieste dal 29 gennaio 2019

Congelate le richieste di Assegno di ricollocazione (AdR) sul sito dell’Anpal. La sospensione è dovuta al fatto che dal mese di aprile entrerà in vigore il nuovo sussidio economico, denominato Reddito di cittadinanza, introdotto dal D.L. n. 4/2019.

Così, dal 29 gennaio 2019 al 31 dicembre 2021 è sospesa l’erogazione dell'Assegno di ricollocazione ai soggetti beneficiari di Naspi da almeno 4 mesi, di cui all'art. 23, co. 1, del D.Lgs. n. 150/2015.

Si ricorda che il Reddito di cittadinanza è una misura fondamentale di politica attiva a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglia e all'esclusione sociale. La misura è, inoltre, diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche di sostegno economico e di inserimento sociale.

In ogni caso, gli assegni già emessi continueranno ad avere efficacia sino al termine del periodo di assistenza intensiva previsto.

A comunicarlo è l’Anpal, con una notizia pubblicata il 29 gennaio 2019 sul proprio portale telematico.

Assegno di ricollocazione, sospensione temporanea

L'art. 9, co. 7 del D.L. n. 4/2019 dispone che sia sospesa, fino al 31 dicembre 2021, l'erogazione dell'assegno di ricollocazione ai soggetti beneficiari di Naspi da almeno 4 mesi. Sul punto, lo stesso articolato prevede che - nella fase di prima applicazione del menzionato decreto legge - al fine di ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca del lavoro, il beneficiario del Reddito di cittadinanza, decorsi 30 giorni dalla data di liquidazione della prestazione, riceve dall'ANPAL l'Assegno di Ricollocazione (AdR). Esso è graduato in funzione del profilo personale di occupabilità, da spendere presso i centri per l'impiego o presso i soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. n. 150/2015.

A pena di decadenza dal beneficio del Reddito di cittadinanza, i beneficiari devono scegliere, entro 30 giorni dal riconoscimento dell'AdR, il soggetto erogatore del servizio di assistenza intensiva, prendendo appuntamento sul portale messo a disposizione dall'ANPAL, anche per il tramite dei Centri per l'Impiego o degli istituti di patronato convenzionati.

Il servizio ha una durata di 6 mesi, prorogabile di ulteriori 6 qualora residui parte dell'importo dell'assegno; nel caso in cui, entro 30 giorni dalla richiesta, il soggetto erogatore scelto non si sia attivato nella ricollocazione del beneficiario, quest'ultimo è tenuto a rivolgersi ad altro soggetto erogatore.

Infine, si rammenta che il servizio di assistenza alla ricollocazione deve prevedere:

  • l'affiancamento di un tutor;
  • il programma di ricerca intensiva della nuova occupazione e la relativa area, con eventuale percorso di riqualificazione professionale mirata a sbocchi occupazionali esistenti nell'area stessa;
  • l'assunzione dell'onere di svolgere le attività individuate dal tutor;
  • l'assunzione dell'onere di accettare l'offerta di lavoro congrua;
  • l'obbligo, per il soggetto erogatore del servizio, di comunicare al Centro per l'Impiego e all'ANPAL il rifiuto ingiustificato, da parte della persona interessata, di svolgere una delle attività offerte, o di un'offerta di lavoro congrua, al fine dell'irrogazione delle sanzioni previste;
  • la sospensione del servizio nel caso di assunzione in prova, o a termine, con eventuale ripresa del servizio stesso dopo l'eventuale conclusione del rapporto entro il termine di sei mesi.
Allegati Anche in
  • eDotto.com – Edicola del 26 gennaio 2019 - Assegno di ricollocazione Cigs, possibile cambiare la sede operativa scelta – Moscioni

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