Assegnazione beni ai soci Riserve annullate

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Assegnazione beni ai soci Riserve annullate

Con la circolare n. 37 del 16 settembre 2016, l'Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti sul regime fiscale agevolato di carattere temporaneo, previsto dai commi da 115 a 120 delle Legge di Stabilità 2016, in materia di assegnazione/cessione agevolata ai soci di alcuni beni immobili e beni mobili iscritti nei pubblici registri, oltre che per la trasformazione in società semplici delle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei suddetti beni.

Il nuovo documento di prassi integra quanto già specificato dall'Amministrazione finanziaria con la circolare n. 26/E del 1° giugno 2016.

Regime fiscale agevolato

L'assegnazione di beni ai soci comporta la necessità di annullare riserve contabili di utili o di capitale, in misura pari al valore contabile attribuito al bene in sede di assegnazione e questo valore può essere pari oppure maggiore/minore del suo precedente valore netto contabile.

Dunque, la disciplina agevolativa può essere fruita solo se vi sono riserve disponibili di utili o di capitale almeno pari al valore contabile attribuito al bene in sede di assegnazione.

L'assegnazione di beni sia immobili che mobili iscritti in pubblici registri può quindi dar luogo – a seconda del valore attribuito contabilmente al bene – all'emersione contabile di plusvalenze/minusvalenze o proventi/perdite.

L’agevolazione fiscale per le imprese che assegnano/cedono beni ai soci opera in via automatica rispetto al comportamento contabile adottato dal contribuente per quanto riguarda il bene ceduto. Pertanto, indipendentemente dal valore attribuito al bene ai fini contabili, la plusvalenza e la minusvalenza rilevante ai fini fiscali è quella determinata avendo a riferimento il valore normale/catastale.

Contabilizzazione di plusvalenze e minusvalenze

Se la cessione riguarda beni iscritti tra le immobilizzazioni, la differenza tra il valore attribuito al bene e il suo valore netto contabile può generare l'iscrizione a conto economico di una plusvalenza.

La plusvalenza non assume rilevanza fiscale dal momento che l'assolvimento dell'imposta sostitutiva prevista dal regime agevolato sostituisce la tassazione ordinaria dei componenti positivi ai fini delle imposte sui redditi e ai fini Irap, chiudendo qualsiasi debito tributario in capo alla società.

In altri termini, la plusvalenza rilevata a conto economico è fiscalmente irrilevante per il suo intero ammontare, anche se quest'ultima potrebbe risultare maggiore della plusvalenza fiscale sulla quale si applica l'imposta sostitutiva.

La plusvalenza contabile, inoltre, concorre alla formazione del risultato del conto economico dell'esercizio 2016 e, in presenza di un valore positivo, confluisce tra le riserve disponibili di patrimonio netto.

Nel caso di assegnazione di beni merce si perviene analogamente ad un differenziale positivo di reddito che, incrementando l’utile di esercizio, può confluire in una riserva di patrimonio netto. La distribuzione di tale riserva comporta per i soci la tassazione dei dividendi al netto dell’imposta sostitutiva applicata dalla società.

La disciplina dell'assegnazione agevolata dei beni ai soci trova applicazione anche in presenza di una minusvalenza: ossia quando dall'assegnazione suddetta si generi a conto economico un componente negativo di reddito oppure quando si è in presenza di una base imponibile per il calcolo dell'imposta sostitutiva dell'8% o del 15% pari a zero.

Anche la minusvalenza assume rilevanza ai fini dell’Ires e dell’Irap; inoltre tale componente negativo può essere utilizzato per ridurre l’importo di quelli positivi sui quali è applicabile l’imposta sostitutiva (infatti i componenti positivi sono imponibili al netto di quelli negativi).

Riserve in sospensione d'imposta

La Stabilità 2016 prevede che le riserve in sospensione d'imposta, annullate per l'effetto dell'assegnazione dei beni ai soci, siano soggette all'imposta sostitutive sui redditi nella misura del 13%.

Nella circolare n. 37/E/2016, l'Agenzia delle Entrate precisa che il pagamento dell’imposta sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione d’imposta può essere effettuato dalla società nei limiti dell’importo necessario per consentire l’assegnazione agevolata con prioritario utilizzo delle altre riserve disponibili.

Inoltre, il pagamento della suddetta imposta sostitutiva del 13% libera le riserve utilizzate in sede di assegnazione ed è definitivo e liberatorio anche per i soci assegnatari di qualsiasi ulteriore tassazione.

Altri chiarimenti

Tra le altre precisazioni rese nella circolare agenziale anche quella secondo la quale non può mai essere oggetto di assegnazione o cessione agevolata il singolo diritto (usufrutto, nuda proprietà) in quanto questo non è un bene.

Se la società possiede un diritto reale, può beneficiare della disciplina agevolativa, quando la società stessa:

  • risulti titolare di un diritto reale (ad esempio la nuda proprietà) e si liberi dello stesso cedendo definitivamente il bene al socio, che possieda il diritto di usufrutto o di abitazione;

  • abbia la piena proprietà del bene e si liberi dello stesso cedendo ad un socio la nuda proprietà e ad un altro l’usufrutto.

Allegati Links Anche in
  • eDotto.com – Edicola – 14 settembre 2016 - Assegnazioni agevolate beni Codici tributo – Moscioni

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