Artigiani e commercianti, regime agevolato su richiesta
Pubblicato il 13 febbraio 2016
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Artigiani e commercianti che vogliono accedere al nuovo regime Inps agevolato, applicando le aliquote contributive previste sul reddito dichiarato e senza applicare il minimale imponibile (cosiddetti “contributi fissi”), devono presentare domanda entro il 28 febbraio 2016.
Tale agevolazione contributiva è strettamente correlata a quella fiscale, pertanto in caso di cessazione/fuoriuscita dal regime, ai fini previdenziali si tornerà all'applicazione del regime ordinario di determinazione e di versamento del contributo dovuto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.
Agevolazione facoltativa, necessaria la domanda
Si tratta di una agevolazione facoltativa, che viene riconosciuta solo previa domanda dell'interessato. La scelta opzionale è stata regolamentata dall'Inps con la circolare n. 29/2015 e, poi, di nuovo specificata con messaggio n. 286 del 26 gennaio 2016.
Nel più recente documento di prassi, l'Istituto previdenziale ribadisce alcuni principi:
- il termine ultimo di acquisizione delle domande per i soggetti già esercenti attività d'impresa e attivi al 31/12 dell'anno precedente è fissato tassativamente al giorno 28 febbraio dell'anno di presentazione della domanda stessa;
- in caso di ritardo, l'accesso all'agevolazione ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo e comporta, comunque, una nuova istanza;
- non rilevano ai fini dell'agevolazione, le istanze già presentate nel 2015, le quali sono state chiuse d'ufficio al termine dello scorso anno.
- eDotto.com – Edicola 26 gennaio 2016 - Regime agevolato artigiani e commercianti – Schiavone
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