Artigiani e commercianti: adesione al regime contributivo agevolato
Pubblicato il 17 febbraio 2022
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Si avvicina il 28 febbraio, termine entro il quale gli artigiani e i commercianti "forfettari" possono aderire al regime contributivo agevolato, ovvero decidere di rinunciarvi se vi hanno precedentemente aderito.
È l'INPS a ricordarlo nella circolare n. 22 dell'8 febbraio 2022, con la quale l'Istituto ha fatto il punto sulla contribuzione da versare per il finanziamento delle Gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti nel 2022.
Vediamo come i titolari di partita IVA in regime forfettario, iscritti alla gestione INPS degli artigiani e commercianti devono prepararsi alla scadenza.
Regime contributivo agevolato: norme applicabili
Il regime contributivo agevolato è stato introdotto dalla legge di Stabilità 2015 (articolo 1, commi 76-84 della legge 23 dicembre 2014, n. 190), la cui disciplina è stata successivamente modificata, relativamente alla quantificazione del contributo dovuto ed alle modalità di accredito, dalla legge di Stabilità 2016 (articolo 1, comma 111 della legge 28 dicembre 2015, n. 208).
Dalla legge di Stabilità 2016 ad oggi il regime in parola non è stato più oggetto di altre modifiche.
Regime contributivo agevolato: scadenze 2022
Il regime contributivo agevolato, operativo anche nel 2022, si applica:
- automaticamente (i.e. senza necessità di fare domanda) ai soggetti già beneficiari del regime agevolato fiscale e previdenziale nel 2021 a condizione però che permangano i requisiti di agevolazione fiscale anche per il 2022 e che non ci sia stata espressa rinuncia allo stesso (nei termini di cui si dirà più avanti);
- su domanda, da compilare online nella sezione del Cassetto Previdenziale INPS Artigiani e Commercianti entro il 28 febbraio 2022, in caso di avvio di una nuova attività d’impresa nel 2021.
Per i soggetti che intraprendono una nuova attività nel 2022 e intendono aderire al regime agevolato, l'INPS sollecita la comunicazione di tale volontà con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento d’iscrizione, per adeguare la tariffazione annuale.
Regime contributivo agevolato e regime forfettario
Possono beneficiare del regime contributivo agevolato solo i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che:
- aderiscono al nuovo regime forfettario di cui all'articolo 1, commi 54 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (e secondo le condizioni ivi specificamente definite);
- siano iscritti alla gestione artigiani e commercianti.
Le attività imprenditoriali che attribuiscono il diritto ad usufruire dell’agevolazione sono suddivise per codice Ateco.
Non possono invece beneficiare del regime contributivo agevolato i titolari di partita Iva, in regime forfettario, liberi professionisti con cassa o senza cassa iscritti alla gestione separata INPS.
Regime contributivo agevolato: riduzione applicata
Con il regime agevolato alla contribuzione dovuta da artigiani e commercianti forfettari viene applicato uno sconto pari al 35% (in pratica, si versa il 65% della contribuzione dovuta).
La riduzione del 35% è applicata sia sulla contribuzione dovuta sul minimale di reddito (pari, per il 2022, a 16.243,00 euro), sia quella sul reddito eventualmente eccedente il minimale.
La base imponibile è costituita dal reddito forfetario individuato ai fini fiscali.
Attenzione. Per l’accredito di 12 mesi di contribuzione dovrà essere versata una somma pari all’importo del contributo dovuto sul minimale.
Con il pagamento di un importo pari al contributo calcolato sul minimale di reddito (per il 2022 si veda tabella in calce), scatta il diritto all’accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il pagamento. Se invece l’importo complessivamente versato risulta inferiore all’importo ordinario della contribuzione dovuta sul minimale di reddito, verrà accreditato un numero di mesi proporzionale a quanto versato, con conseguenze ovviamente ai fini pensionistici. Ragion per cui la scelta di aderire al regime contributivo agevolato va attentamente ponderata.
Il contributo calcolato sul reddito “minimale” per il 2022 è il seguente:
Artigiani
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Commercianti
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Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni |
€ 3.905,76 (3.898,32 IVS + 7,44 maternità) |
€ 3.983,73 (3.976,29 IVS + 7,44 maternità) |
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni |
€ 3.710,84 (3.703,40 IVS + 7,44 maternità) |
€ 3.788,81 (3.781,37IVS + 7,44 maternità) |
Il contribuente che aderisce al regime agevolato non è obbligato a versare la c.d. quota fissa pur essendo in ogni caso dovuto il contributo di maternità, pari a 7,44 euro annui, da corrispondere alle scadenze previste per la contribuzione in misura fissa.
Gli altri versamenti sono effettuati in acconto e a saldo, alle scadenze previste per le somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
Regime contributivo agevolato: ipotesi di uscita
L’uscita dal regime agevolato e il conseguente ripristino del regine ordinario (con versamento della contribuzione piena) si verifica nei seguenti casi:
- Perdita dei requisiti prescritti e rinuncia del contribuente. Il contribuente che fruisce del regime agevolato può comunicare all’INPS la propria rinuncia entro il 28 febbraio dell’anno successivo alla perdita dei requisiti. In tal caso, il regime contributivo ordinario è ripristinato dal 1° gennaio del medesimo anno. Le comunicazioni che perverranno dopo il 1° marzo di ogni anno determineranno, invece, il ripristino del regime contributivo ordinario con decorrenza 1° gennaio dell’anno successivo;
- Comunicazione dell’Agenzia delle Entrate all’INPS che il contribuente non ha mai aderito al regime fiscale agevolato, oppure non ha mai avuto i requisiti per aderire. In tale caso verrà imposto retroattivamente il regime ordinario, con la stessa decorrenza fissata per il regime agevolato.
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