Artigiani, commercianti e Gestione separata. Compilazione quadro RR
Pubblicato il 08 giugno 2023
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Come di consueto, l’Inps fornisce le istruzioni per la compilazione del quadro RR del modello “Redditi 2023-PF”, nonché le modalità di riscossione dei contributi dovuti a saldo 2022 e in acconto 2023 per gli artigiani e commercianti e per i professionisti iscritti alla Gestione separata ex L. n. 335/95.
Vediamo nel dettaglio quanto riportato nella circolare n. 52 del 7 giugno 2023.
Reddito imponibile artigiani e commercianti
Con riferimento ai contributi dovuti per l’anno 2022, i titolari di imprese artigiane e commerciali, i soci di cooperative artigiane e i soci titolari di posizione assicurativa devono versare i propri contributi, e quelli per i familiari collaboratori, compilando la sezione I del Quadro RR del modello “Redditi 2023-PF”.
Il reddito imponibile è dato dal totale dei redditi d’impresa conseguiti nel 2022, detratte le eventuali perdite dei periodi d’imposta precedenti a seconda delle percentuali introdotte dalla L. n. 145/2018, scomputate dal reddito dell’anno.
NOTA BENE: i redditi in argomento devono essere integrati con quelli eventualmente derivanti dalla partecipazione a società a responsabilità limitata e denunciati con il modello “Redditi SC”, esclusi però gli utili derivanti dalla partecipazione a società di capitali senza prestazione di attività lavorativa.
Per i soci di Srl la base imponibile, oltre a quanto eventualmente dichiarato come reddito d’impresa, è data invece dalla quota di partecipazione agli utili, ovvero dalla quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate in regime di trasparenza.
Iscritti alla Gestione separata
Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata di cui alla legge n. 335/95, la base imponibile è data dalla totalità dei redditi prodotti per lavoro autonomo dichiarata ai fini Irpef, incluso quello prodotto in forma associata o in regime forfettario per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni.
NOTA BENE: non sono iscritti alla Gestione separata i professionisti tenuti al versamento del contributo soggettivo presso Casse professionali autonome e coloro che sono assoggettati ad un'altra forma di previdenza assicurativa.
Sono, invece, obbligati al versamento alla Gestione separata, e quindi alla compilazione del Quadro RR, i professionisti iscritti ad Albi ma non tenuti al versamento del contributo soggettivo presso la Cassa di appartenenza o che hanno esercitato eventuali facoltà di non versamento o iscrizione in base alle previsioni dei rispettivi statuti o regolamenti.
I contributi dovuti dagli iscritti alla Gestione separata, non assicurati ad altre Gestioni di previdenza e non pensionati, sono i seguenti:
- IVS: 25%;
- contributo aggiuntivo maternità, assegni per il nucleo familiare, degenza ospedaliera, malattia e congedo parentale: 0,72%;
- contributo aggiuntivo per ISCRO: 0,51%.
Rateizzazione e compensazione
La disciplina della rateizzazione dei contributi si atteggia in modo differente a seconda dell’ambito soggettivo.
- Artigiani e commercianti: la rateizzazione può riguardare solo i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale imponibile, restando quindi esclusi quelli dovuti sul minimale anche se risultanti a debito del contribuente nel quadro RR in quanto non versati in tutto o in parte al momento della compilazione del modello “Redditi 2023-PF”.
- Liberi professionisti: la rateizzazione può interessare sia il contributo a saldo per l’anno di imposta 2022 che il primo acconto relativo ai contributi per l’anno 2023.
La compensazione tramite modello F24 può avvenire solo con le somme in eccesso riferite alla contribuzione richiesta con l’emissione dei modelli di pagamento avvenuta nel 2022.
Modalità e termini di versamento
I contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale (per artigiani e commercianti) e quelli dovuti dagli iscritti alla Gestione separata devono essere versati entro il 30 giugno 2023 (31 luglio 2023 per chi rateizza) per i versamenti a saldo per l’anno di imposta 2022 e primo acconto per l’anno 2023, ed entro il 30 novembre 2023 per il secondo acconto 2023.
In caso di versamento del saldo 2022 e acconto 2023 nel mese di luglio 2023, occorre applicare la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
NOTA BENE: l’interesse dello 0,40% deve essere versato separatamente dai contributi, utilizzando le causali contributo:
- API (artigiani) e la codeline INPS utilizzata per il versamento del relativo contributo;
- CPI (commercianti) e la codeline INPS utilizzata per il versamento del relativo contributo;
- DPPI per i liberi professionisti.
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