Arrivano il “Libretto di famiglia” ed il “Contratto di prestazione occasionale”

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Arrivano il “Libretto di famiglia” ed il “Contratto di prestazione occasionale”

La riformulazione della norma da inserire nella manovra correttiva per il dopo voucher, approvata in data 27 maggio 2017, prevede che la prestazione di lavoro occasionale abbia un tetto pari a:

  • 5.000 euro per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori;
  • 5.000 euro per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori;
  • 2.500 euro per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore.

Alle prestazioni occasionali vi potranno fare ricorso:

  • le persone fisiche, non nell'esercizio dell'attività professionale o d'impresa, mediante il Libretto Famiglia;
  • gli altri utilizzatori, mediante “Contratto di prestazione occasionale”, purché non abbiano alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

E’, inoltre, previsto il divieto di ricorso al contratto di prestazione occasionale da parte delle imprese dell'edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l'attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere nonché nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi.

L'utilizzatore dovrà trasmettere almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, una dichiarazione contenente:

  1. i dati anagrafici e identificativi del prestatore;
  2. il luogo di svolgimento della prestazione;
  3. l'oggetto della prestazione;
  4. la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se imprenditore agricolo, la durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a tre giorni;
  5. il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell'arco della giornata.

In caso di superamento, da parte di un utilizzatore, del limite di 2.500 euro per le prestazioni rese da un prestatore o comunque del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell'arco dello stesso anno civile, il rapporto si trasformerà in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.

In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione o di violazione dei divieti di ricorrere al contratto di prestazione occasionale si applicherà una sanzione amministrativa che va da euro 500 a euro 2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulterà accertata la violazione, senza applicazione della procedura di diffida obbligatoria.

Anche in
  • eDotto.com – Edicola del 26 maggio 2017 – Manovra Misure alternative ai voucher ancora da definire – G. Lupoi

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