Arretrati del mantenimento in unica soluzione, tassazione separata

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Arretrati del mantenimento in unica soluzione, tassazione separata

E' corretta l'applicazione della tassazione separata all'assegno in unica soluzione ottenuto a seguito della rivalutazione, su ordine del giudice, dell'assegno periodico corrisposto dall'ex coniuge, per come riconosciuto in sede di divorzio.

Lo si desume dalla lettura dell'ordinanza di Cassazione n. 3458 del 6 febbraio 2023, pronunciata in riferimento al caso di una persona divorziata, con assegno periodico a carico dell'ex coniuge, la quale, a seguito di azione giudiziaria, aveva ottenuto la revisione dell'importo di mantenimento ed esperito azione di condanna per ottenere il pagamento di quanto rivalutato su ordine del giudice, donde aveva poi percepito, in unica soluzione, la rivalutazione degli arretrati, esponendone la somma nella dichiarazione dei redditi.

Su tale ultimo assegno aveva ritenuto fosse applicabile la tassazione separata e per questo aveva avanzato richiesta di rimborso di quanto in eccesso versato, impugnandone il rigetto oppostole dall'Amministrazione finanziaria.

La Suprema corte, in particolare, ha confermato la decisione con cui la Corte d'appello aveva ritenuto che quanto percepito non fosse somma una tantum bensì un versamento in unica soluzione di importi arretrati, che sarebbero stati assoggettati a Irpef se pagati alla naturale scadenza.

Secondo gli Ermellini, il collegio di gravame aveva correttamente valorizzato la circostanza secondo la quale, se anche l'art. 17 TUIR non tratta degli arretrati divorzili versati in unica soluzione, non di meno viene fatto rinvio all'art. 47 (ora 50) del medesimo testo che, a sua volta, richiama l'art. 10, dove sono finalmente indicati in modo espresso gli assegni periodici corrisposti dal coniuge nella misura fissata per ordine del giudice.

Ed era tale la fattispecie in esame, in quanto in unica soluzione erano state versate le somme arretrate in forza di provvedimento giudiziario che aveva fissato in misura definitiva l'assegno di mantenimento.

Ne conseguiva la corretta applicazione della tassazione separata.

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