Armatori e pescatori: al via le domande per le indennità Covid

Pubblicato il



Armatori e pescatori: al via le domande per le indennità Covid

C'è tempo fino al 31 dicembre 2021 per presentare le domande per il trattamento di sostegno al reddito a favore dei soci lavoratori autonomi di cooperative della piccola pesca, degli armatori e dei proprietari armatori e dei pescatori autonomi. Lo comunica l'INPS con la circolare n. 173 del 19 novembre 2021 che, a distanza di molti mesi dall'operatività delle disposizioni, fornisce le indicazioni utili a dare attuazione al comma 315 della legge di Bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178).

Le istruzioni riguardano al momento solo il trattamento di sostegno al reddito dei soci lavoratori autonomi di cooperative della piccola pesca, degli armatori e dei proprietari armatori, nonché dei pescatori autonomi.

Per i lavoratori marittimi di cui all’articolo 115 del Codice della Navigazione e i soci con rapporto di lavoro subordinato di cooperative della piccola pesca di cui alla legge n. 250 del 1958 l'INPS fa riserva di fornire chiarimenti successivamente con apposita circolare.

Sostegno al reddito: condizioni

Il trattamento di sostegno al reddito a favore dei soci lavoratori autonomi di cooperative della piccola pesca, degli armatori e dei proprietari armatori e dei pescatori autonomi è riconosciuto a fronte delle difficoltà economiche incontrate a seguito della pandemia. In particolare, la legge di Bilancio 2021 (articolo 1, comma 316, della legge n. 178 del 2020) richiede, ai fini dell'accesso al trattamento, che i soggetti summenzionati abbiano subito una riduzione del reddito per eventi riconducibili all'emergenza COVID-19 del primo semestre 2021 almeno pari al 33% rispetto al reddito del primo semestre 2019.

Il reddito va individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell’attività.

La riduzione del reddito va autocertificata al momento della presentazione della domanda per l’accesso al trattamento.

Sostegno al reddito: durata e importo

Il trattamento di sostegno al reddito spetta per la durata massima di 90 giorni, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 e nella misura di 40 euro netti (non soggetti a tassazione) al giorno (comma 318 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020).

Per il periodo di fruizione del trattamento non è riconosciuto il diritto all’assegno per il nucleo familiare e l’accredito di contribuzione figurativa.

Sostegno al reddito: erogazione

Il trattamento è erogato dall’INPS nel limite di spesa complessivo di 31,1 milioni di euro per l'anno 2021.

Sostegno al reddito: domanda

Soci lavoratori autonomi di cooperative della piccola pesca, armatori e proprietari armatori e pescatori autonomi sono tenuti a presentare domanda all’INPS. Le modalità di presentazione sono quelle consuete che qui riepiloghiamo.

La presentazione, esclusivamente in via telematica, va fatta:

- utilizzando i canali telematici per cittadini e Istituti di patronato sul portale web dell’INPS e con le credenziali di accesso attualmente ammesse (SPID di livello 2 o superiore; Carta di identità elettronica 3.0 (CIE); Carta nazionale dei servizi (CNS);

- in alternativa, tramite il servizio di Contact Center integrato.

Le domande vanno presentate entro il 31 dicembre 2021.

Sostegno al reddito: prestazioni incompatibili

Non possono percepire il trattamento di sostegno al reddito i soci lavoratori autonomi di cooperative della piccola pesca, gli armatori e proprietari armatori e i pescatori autonomi titolari di pensioni dirette a carico, anche pro quota:

- dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della stessa;

- delle forme previdenziali compatibili con l’AGO;

- della Gestione separata (articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995);

- degli enti di previdenza privata (decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103).

L'indennità è inoltre incompatibile con l'APE sociale e con le seguenti prestazioni relative all’arco temporale 1° gennaio 2021 - 30 giugno 2021:

  • cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga;
  • trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario e trattamento di integrazione salariale in deroga, di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del Cura Italia (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27);
  • cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA) di cui all'articolo 19, comma 3-bis, del Cura Italia;
  • cassa integrazione in deroga;
  • Fondo di integrazione salariale (decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali n. 94343 del 3 febbraio 2016) e di altri Fondi di solidarietà bilaterali (decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148).

Sostegno al reddito: prestazioni compatibili e cumulabili

Alla stregua di quanto previsto per le indennità Covid (Cura Italia, decreto Rilancio, decreto Agosto, decreti Ristori, decreto Sostegni e Sostegni bis) l’indennità di cui all’articolo 1, comma 315, della legge n. 178 del 2020 è cumulabile/compatibile con:

  • l'assegno ordinario di invalidità (legge 12 giugno 1984, n. 222);
  • l’indennità di disoccupazione NASpI;
  • l’indennità di disoccupazione DIS-COLL;
  • l’indennità di disoccupazione agricola;
  • titolarità di cariche elettive e/o politiche esclusivamente se per le stesse è previsto come compenso il solo gettone di presenza (la titolarità di cariche parlamentari e di tutte le cariche compensate con indennità di funzione e/o altri emolumenti diversi dal gettone di presenza non consente invece l’accesso alle indennità).
Allegati

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito