Aree di crisi industriale, dal MiSE semplificazioni per accelerare gli investimenti
Pubblicato il 12 maggio 2022
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Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 maggio scorso il decreto MiSE 24 marzo 2022, con il quale sono stati definiti termini, modalità e procedure per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriale.
Il provvedimento riforma la Legge 181/89 per il rilancio delle aree di crisi industriale, semplificando e accelerando le procedure per le imprese che presentano domande di incentivi per realizzare programmi di investimento sul territorio nazionale.
Obiettivo del Ministero è quello di ampliare le modalità operative di questo importante strumento di riconversione e riqualificazione industriale attraverso:
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l’estensione delle agevolazioni alla realizzazione di programmi di investimento produttivo e/o per la tutela ambientale di importo superiore a 5 milioni di euro, che comprendono anche progetti per l’innovazione di processo e dell’organizzazione, la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale, nonché la formazione del personale;
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l’inserimento della clausola, resa già operativa da una direttiva ministeriale e da una norma contenuta in Legge di bilancio 2022, che dà priorità nella richiesta di incentivi alle aziende che si impegnano ad assumere lavoratori di aziende del territorio per i quali è attivo un tavolo di crisi presso il MiSE;
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lo snellimento delle procedure di valutazione delle domande presentate dalle imprese che intendono investire in aree di crisi industriali, riducendo i tempi per le istruttorie, le delibere nonché per l’erogazione dei contributi, sia a fondo perduto sia come finanziamento agevolato.
La priorità andrà all'attuazione degli interventi in aree caratterizzate da crisi industriale complessa.
Inoltre, il Ministero, al fine di salvaguardare la competitività del territorio, ha previsto una limitazione alle delocalizzazioni per chi beneficia di incentivi pubblici.
Un prossimo provvedimento ministeriale indicherà i termini e le modalità di presentazione delle domande.
Rilancio aree di crisi industriale, cosa è e chi può beneficiarne
Il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 24 marzo scorso interviene sulla Legge 181/89, che regolamenta l'incentivo per il rilancio delle aree colpite da crisi industriale e di settore.
Essa, inoltre, finanzia iniziative imprenditoriali per rivitalizzare il sistema economico locale e creare nuova occupazione, attraverso progetti di ampliamento, ristrutturazione e riqualificazione.
Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al Decreto ministeriale:
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le imprese costituite in forma di società di capitali,
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le società cooperative;
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le società consortili.
Inoltre, sono ammesse anche le reti di imprese mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete; tale contratto deve configurare una collaborazione effettiva, stabile e coerente rispetto all'articolazione delle attività, espressamente finalizzata alla realizzazione del progetto proposto.
Per quanto riguarda i programmi ammissibili, invece, si deve trattare dei programmi di investimento produttivo e dei programmi di investimento per la tutela ambientale.
Aree di crisi industriale, quali le attività finanziabili
Sono finanziabili le attività:
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turistiche;
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manifatturiere;
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di estrazione di minerali da cave e miniere;
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di produzione di energia;
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di servizi alle imprese.
Le spese ammissibili non devono essere inferiori a un milione di euro e devono essere riferite all'acquisto e alla realizzazione di immobilizzazioni materiali e immateriali.
Solo per le grandi imprese, le spese relative alle immobilizzazioni immateriali sostenute per la realizzazione del programma di investimento produttivo sono ammissibili nel limite del 50% del costo totale del programma di investimento stesso.
Gli investimenti vanno avviati dopo la presentazione della domanda di agevolazione e ultimati entro 36 mesi.
Forma è intensità delle agevolazioni
Le agevolazioni sono concesse, anche in combinazione tra loro, nella forma:
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del contributo in conto impianti,
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dell’eventuale contributo diretto alla spesa e/o alla formazione,
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e del finanziamento agevolato,
alle condizioni ed entro i limiti delle intensità massime di aiuto previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 (“Regolamento GBER”).
Il finanziamento agevolato concedibile è compreso tra il 30% ed il 50% degli investimenti ammissibili.
Il finanziamento agevolato fino a 10 anni non potrà essere inferiore al 20% degli investimenti; se non è superiore a 10 milioni di euro non dovrà essere assistito da garanzie.
Il contributo in conto impianti e l’eventuale contributo diretto alla spesa sono complessivamente di importo non inferiore al 3% della spesa ammissibile. Questi saranno determinati in relazione all'ammontare del finanziamento agevolato.
La somma del finanziamento agevolato, del contributo in conto impianti, del contributo alla spesa e dell'eventuale partecipazione al capitale di Invitalia non potrà essere superiore al 75% degli investimenti ammissibili.
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