Aree di crisi industriali. Riqualificazione con modifiche
Pubblicato il 11 giugno 2020
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Con la circolare direttoriale n. 153147 del 26 maggio 2020, il MiSE rettifica la circolare 16 gennaio 2020 n. 10088, recante “Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni di cui alla legge n. 181/1989 in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali.”. Un comunicato relativo alla pregressa circolare 10088/2020 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 6 giugno 2020.
La modifica è riferita al punto 5.2, lettera c), riguardante i programmi ammissibili alle agevolazioni diretti alla realizzazione di nuove unità produttive o l’ampliamento di unità produttive esistenti: “a) al punto 5.2, lettera c), sono eliminate le parole “che eroghino i servizi di cui al punto 5.7, lettera e)”.
La circolare con i nuovi criteri e le modalità di concessione delle agevolazioni in argomento era stata già aggiornata per la correzione di refusi/parti mancanti riferiti alla check list dei punteggi negli allegati 3A-3B-3C.
Aree di crisi industriali. Riqualificazione. La modifica
I programmi di investimento produttivo, fermo restando quanto previsto al punto 5.3 per le imprese di grandi dimensioni, non necessitano più di essere diretti alla realizzazione di nuove unità produttive o all’ampliamento di unità produttive esistenti che eroghino i servizi di cui al punto 5.7, lettera e): attività turistiche, intese come attività finalizzate allo sviluppo dell’offerta turistica attraverso il potenziamento e il miglioramento della qualità dell’offerta ricettiva.
Rilancio aree di crisi industriale. Nuova disciplina
Le domande di accesso alle agevolazioni vanno indirizzate al soggetto gestore dell’agevolazione: l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. – Invitalia.
Obiettivi. Ripresa delle attività industriali; salvaguardia dei livelli occupazionali; sostegno dei programmi di sviluppo; attrazione di nuovi investimenti; riqualificazione e recupero ambientale.
Interessati. La riforma dell’agevolazione ha ampliato la platea: alle imprese costituite in forma di società di capitali, le società cooperative e le società consortili, sono altresì ammesse le reti di imprese mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete.
Progetti. Realizzazione di programmi di investimento produttivo e/o programmi di investimento per la tutela ambientale, eventualmente completati da progetti per l’innovazione dell’organizzazione e/o alla formazione del personale, con spese ammissibili non inferiori a 1 milione di euro.
Nel caso di programma d’investimento presentato nella forma del contratto di rete, i singoli programmi d’investimento delle imprese partecipanti alla rete devono prevedere spese ammissibili complessive non inferiori a 400.000,00 euro.
Sono ammesse anche le iniziative che comportino un incremento degli addetti dell’unità produttiva oggetto del programma di investimento.
Il contributo. È erogato nelle forme: del contributo in conto impianti, dell’eventuale contributo diretto alla spesa e/o alla formazione e del finanziamento agevolato, alle condizioni ed entro i limiti delle intensità massime di aiuto previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 (“Regolamento GBER”).
Il finanziamento agevolato concedibile è compreso tra il 30% ed il 50% degli investimenti ammissibili. Il contributo in conto impianti e l’eventuale contributo diretto alla spesa sono complessivamente di importo non inferiore al 3% della spesa ammissibile. Il loro importo complessivo massimo è determinato, in relazione all’ammontare del finanziamento agevolato, nei limiti delle intensità massime di aiuto previste dal Regolamento GBER.
- edotto.com - Edicola del 18 gennaio 2020 - MiSE. Crisi industriale, riforma operativa - G. Lupoi
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