Archiviazione per tenuità Previo contraddittorio

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Archiviazione per tenuità Previo contraddittorio

Il provvedimento di archiviazione di cui all'art. 411 comma 1 c.p.p., per l’ipotesi di non punibilità della persona sottoposta alle indagini ex art. 131 bis c.p. per particolare tenuità del fatto, è nullo se non si osservano le disposizioni processuali speciali dell’art. 411 comma 1 c.p.p. (e le generali dell’art. 408 c.p.p. e seguenti), non garantendo il necessario contraddittorio sul punto.

E’ quanto chiarito dalla Corte di Cassazione, quinta sezione penale, annullando, su ricorso dell’indagata, la pronuncia con cui il Gip aveva disposto nei suoi confronti l’archiviazione del procedimento per diffamazione, per particolare tenuità del fatto.

Nel caso di specie, in particolare, il pubblico ministero aveva proposto l’archiviazione del procedimento nei confronti dell’indagata, ritenendo che la stessa non avesse commesso il fatto diffamatorio, posto che nel pubblicare un articolo su un politico del territorio, aveva semplicemente esercitato il suo diritto di critica, rispettando i canoni della continenza delle espressioni e della verità della notizia riportata.

Il giudice aveva tuttavia disatteso la richiesta del Pm, ritenendo sussistessero, al contrario, gli elementi soggettivi ed oggettivi del reato di diffamazione aggravata, ma concludeva comunque per l’archiviazione del procedimento ex art. 131 bis c.p., trattandosi di un fatto di particolare tenuità.

Argomentava lo stesso giudice, che il dettato dell’art. 411 comma c.p.p. gli consentiva difatti di disporre l’archiviazione per motivi diversi da quelli individuati nella richiesta della pubblica accusa. Quindi anche in riferimento alla particolare tenuità del fatto.

Ma detta decisione – conclude la Corte Suprema con sentenza n. 36857 del 5 settembre 2016 – risulta errata, e nullo il provvedimento, poiché in violazione allo specifico disposto di cui al cit. art. 411 comma 1 c.p.p., in cui si chiede che l’eventuale provvedimento di archiviazione ex art. 131 bis c.p., sia preceduto da apposita richiesta in tal senso del pubblico ministero; richiesta che deve essere portata a conoscenza delle parti (indagato e persona offesa), in modo che, nell'udienza in camera di consiglio, il contraddittorio tra di esse si svolga proprio su questa questione. 

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