Approvazione del bilancio di esercizio

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Approvazione del bilancio di esercizio

Termini per il versamento delle imposte

Il bilancio di esercizio composto dallo Stato patrimoniale, Conto economico e dalla Nota integrativa, deve essere redatto dagli amministratori e, a partire dall’1 gennaio 2016 con l’entrata in vigore del D.Lgs. 139/2015, dovrà ricomprendere oltre ai sopra citati documenti anche il rendiconto finanziario (inserito all’interno della Nota integrativa). Tale ultimo documento sarà obbligatorio per tutte le società ad eccezione di quelle che redigono il bilancio in forma abbreviata e le micro imprese.

Il rendiconto finanziario fornisce informazioni sulle fonti e sugli impieghi delle risorse monetarie ed illustra come le operazioni di gestione hanno contribuito a generare o ad assorbire la liquidità. La redazione del prospetto non è obbligatoria per i bilanci chiusi al 31.12.2015, ma è fortemente raccomandata dall’Organismo italiano di contabilità, in particolare la redazione del prospetto già in relazione all’esercizio 2015 agevolerà il confronto con i dati che confluiranno nel rendiconto del prossimo esercizio 2016. Con l’approvazione del bilancio decorrono anche i termini per il versamento delle imposte, e per determinare il momento entro cui queste dovranno essere versate, bisognerà considerare la data di chiusura dell’esercizio e la data di approvazione del bilancio.

Predisposizione del documento

Il progetto di bilancio con la relazione sulla gestione deve essere esaminato dal consiglio di amministrazione che dovrà essere convocato almeno 30 giorni prima dell’assemblea che dovrà approvarlo in caso di presenza dell’organo di controllo, ovvero almeno 15 giorni prima negli altri casi.

Il bilancio deve essere corredato, ai sensi dell’art. 2428 c.c., da una relazione degli amministratori che contiene una analisi della situazione della società e del risultato della gestione nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi cui la società è esposta.

È possibile omettere la redazione della relazione sulla gestione nei casi in cui il bilancio sia predisposto in forma abbreviata ex art. 2435-bis c.c., purché nella Nota integrativa vengano fornite le informazioni richieste a riguardo delle azioni proprie e delle azioni di società controllanti.

In merito al bilancio redatto in forma abbreviata lo stesso subirà delle modifiche in relazione agli esercizi che avranno inizio dall’1.1.2016 come previsto dal D.Lgs. 139/2015. L’amministrazione dovrà analizzare nel dettaglio il contenuto dello Stato patrimoniale e del Conto economico, le informazioni riportate nella Nota integrativa, nonché la relazione sulla gestione se presente. Nel proprio verbale dovrà essere fissata la data di convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio.

Relativamente ai quorum costitutivi e deliberativi si applicano le disposizioni di cui all’art. 2388 c.c. secondo cui:

  • per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica, quando lo statuto non richiede un maggior numero di presenti;
  • le deliberazioni del consiglio vengono adottate a maggioranza assoluta a meno che l’atto costitutivo non prescriva un differente criterio;
  • il voto dei singoli membri del consiglio di amministrazione non può essere esercitato per delega.

Ai sensi dell’art. 2405, c.c., alla seduta devono partecipare i membri del collegio sindacale o del comitato per il controllo sulla gestione. In caso di presenza del collegio sindacale e/o del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il consiglio di amministrazione deve comunicare agli stessi il bilancio (completo di tutti gli allegati) almeno 30 giorni prima della data fissata per l’assemblea di approvazione.

Esaminato e revisionato il bilancio, e comunque non oltre 15 giorni prima della data dell’assemblea, il collegio sindacale e l’organo di revisione dovranno entrambi redigere un’apposita relazione contenente le considerazioni svolte e le conclusioni raggiunte.

Iter di formazione

E’ previsto dal codice civile un preciso iter di formazione e approvazione del bilancio d’esercizio che rappresenta uno dei momenti più rilevanti nella vita societaria per le sue valenze sia interne che esterne.  Dalla data dell’Assemblea che approva il bilancio derivano inoltre una serie di scadenze, in particolare:

  • entro i 20 giorni successivi è necessario pagare l’imposta di registro e portare a registrare il relativo verbale, nel caso in cui sia deliberata anche la distribuzione di utili;
  • entro 30 giorni gli amministratori devono depositare presso il Registro delle Imprese i seguenti documenti:
    • bilancio d’esercizio;
    • relazione sulla gestione (se sussistono i requisiti per la redazione);
    • la relazione del collegio sindacale e dell’eventuale soggetto incaricato del controllo contabile;
    • il verbale di approvazione del bilancio o, nel caso di Srl che approva il bilancio in forma non assembleare, delle decisioni assunte da ciascun socio da cui risulti con chiarezza il consenso all’approvazione del bilancio;
  • decorrono infine i termini per il versamento delle imposte Ires ed Irap.

Come accennato in premessa, in base a quanto previsto dall’art. 17, D.P.R. n. 435/2001, per determinare il termine entro cui le società di capitali devono effettuare il pagamento delle imposte, è necessario considerare la data di chiusura dell’esercizio e la data di approvazione del bilancio.

In generale i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare e che approvano il bilancio entro i termini ordinari (120 giorni dalla chiusura dell’esercizio), hanno a disposizione gli stessi termini previsti per le persone fisiche e le società di persone.

Termini di versamento

I termini di versamento dell’Ires sono previsti dall’art. 17 D.P.R. 435/2001 il quale dispone che il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione debba essere effettuato entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

Il versamento può essere effettuato entro il trentesimo giorno successivo a tale data con una maggiorazione dello 0,40%.

Circostanze particolari possono comunque verificarsi nell’ambito dell’approvazione del bilancio. In particolare:

  • vi sono le società che approvano il bilancio oltre il termine di 120 giorni e che sono tenute al versamento del saldo e della prima rata di acconto del periodo successivo entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui il bilancio è stato approvato;
  • vi sono inoltre le società che non approvano il bilancio entro il termine stabilito.

Queste ultime sono comunque tenute ad effettuare il versamento:

  • entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, in ipotesi di assenza di motivazioni per il rinvio a 180 giorni;
  • entro il giorno 16 del mese successivo al termine ultimo di scadenza, nell’ipotesi in cui sono presenti le motivazioni per il rinvio a 180 giorni.

Approvazione nei termini ordinari

Se le società di capitali approvano il bilancio nei termini ordinari, ovvero entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, in base al comma 1 art. 17, del D.P.R. n. 435/2001, il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all’imposta sul reddito delle persone giuridiche ed a quella dell’imposta regionale sulle attività produttive, compresa quella unificata, è effettuato entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

Tale termine dovrà essere rispettato anche dai soggetti Ires che non sono tenuti ad approvare i bilancio.

Esempio - Se il bilancio viene approvato il 29 aprile 2016 (nel termine ordinario) e con esercizio coincidente con l’anno solare, il versamento delle imposte sarà entro il 16 giugno 2016 senza maggiorazioni o entro il 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40%.

Approvazione oltre i termini ordinari

Il bilancio può non essere approvato nei termini ordinari, infatti nello statuto è possibile prevedere un termine maggiore comunque non superiore a centottanta giorni in due ipotesi:

  • società tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
  • quando lo richiedono particolari esigenze connesse alla struttura ed all’oggetto della società.

Nel caso di differimento dei termini di approvazione del bilancio, il versamento deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio, ovvero entro il trentesimo giorno successivo a tale data con una maggiorazione dello 0,40%.

Nel caso, ad esempio, di una società con esercizio coincidente con l’anno solare (1.1.2015 – 31.12.2015) e approvazione del bilancio in data 10 giugno 2016, il versamento del saldo Ires deve essere effettuato entro il 16 luglio 2016, ovvero entro il 20 agosto 2016 con la maggiorazione dello 0,40%.

Ai sensi del comma 1 dell’ art. 17, D.P.R. n. 435/2001, i soggetti che, in base a disposizioni di legge, approvano il bilancio oltre quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio devono versare le imposte dovute a saldo entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Anche tali soggetti possono tuttavia beneficiare del differimento al trentesimo giorno successivo a quello appena indicato, con applicazione dello 0,40%.

Se i bilancio non viene approvato, bisognerà comunque provvedere al versamento delle imposte.

Nel caso di mancata approvazione del bilancio il contribuente deve considerare due diverse casistiche:

  • il bilancio doveva essere approvato nel termine ordinario di 4 mesi, in tale caso si applica la regola generale che prevede, indipendentemente dalla mancata approvazione del bilancio, il versamento delle imposte entro il giorno 16 del sesto mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta;
  • il bilancio doveva essere approvato nel maggior termine di 6 mesi, in tale caso in base a quanto disposto dall’ultimo periodo del comma 1, art. 17, D.P.R. n. 435/2001, il contribuente deve effettuare il versamento delle imposte entro il giorno 16 del mese successivo a quello entro cui si sarebbe dovuto approvare il bilancio.

Ipotesi di rinvio

L'atto costitutivo può stabilire che, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze, l'approvazione avvenga entro un termine maggiore, comunque non superiore a 180 giorni. La disposizione sembra restringere l'ambito del differimento dei termini, individuando quali “particolari esigenze” esclusivamente quelle relative alla struttura e all'oggetto della società.

Possono usufruire del maggior termine per l'approvazione del bilancio:

  • società dotate di strutture organizzative particolarmente complesse, ove derivano tempi lunghi per l'acquisizione, la trasmissione e l'elaborazione dei dati che hanno quindi problematiche simili a quelle delle società che consolidano il bilancio;
  • società che operano in settori particolari.

E' inoltre possibile lo slittamento per cause di forza maggiore, ad esempio furti, incendi, alluvioni, nonché decesso o grave malattia dell'amministratore unico nei giorni in cui doveva essere redatto il progetto di bilancio. In tutti i casi gli amministratori sono chiamati a segnalare nella redazione sulla gestione le ragioni che hanno generato lo slittamento dell'approvazione del bilancio.

Una ipotesi di rinvio del termine di convocazione dell'assemblea annuale riguarda le società tenute al bilancio consolidato.

Il bilancio consolidato deve essere predisposto dagli amministratori della controllante negli stessi termini del bilancio civilistico. Una società tenuta alla redazione del bilancio consolidato, dovendo raccogliere una notevole quantità di informazioni, deve avere la possibilità di beneficiare di un lasso di tempo maggiore per la predisposizione e approvazione del bilancio d'esercizio.

L'accertamento dell'esistenza dei motivi che consentono il differimento è di competenza degli amministratori i quali devono segnalare le ragioni di tale differimento nella relazione sulla gestione (art. 2428, c.c.).

La pubblicità legale

La pubblicità legale del bilancio di esercizio è disciplinata dall’art. 2435, c.c., tale norma dispone che entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio, gli amministratori devono depositare presso il Registro delle imprese copia del bilancio corredata dalla relazione sulla gestione, relazione del Collegio sindacale, verbale di approvazione dell’assemblea ordinaria o del consiglio di sorveglianza.

Entro il medesimo termine le società non aventi azioni quotate in mercati regolamentati sono obbligate a depositare presso il Registro delle imprese l’elenco dei soci riferito alla data di approvazione del bilancio, con l’indicazione del numero delle azioni possedute, nonché dei soggetti diversi dai soci che sono titolari di diritti o beneficiari di vincoli sulle azioni medesime.

Si ricorda invece che per le S.r.l. l’obbligo di deposito dell’elenco dei soci è stato abolito dall’art. 16, co. 12-octies, L. 28.1.2009, n. 2.

Il deposito del bilancio deve essere effettuato esclusivamente in via telematica o su supporto informatico utilizzando la firma digitale di un amministratore o tramite procura speciale con firma autografa dell’amministratore per certificare la conformità dei documenti inviati al Registro delle imprese.

L’art. 37 co. 21-bis, D.L. 223/2006, ha introdotto l’obbligo di presentazione del bilancio d’esercizio al Registro delle imprese in formato elettronico “Xbrl” (eXtensible Business Reporting Language), al fine di favorire gli scambi e la comunicazione di informazioni contabili-finanziarie.

La pratica di bilancio 2015 da depositare al Registro delle imprese dovrà contenere:

  • il prospetto contabile, costituito da Stato patrimoniale e Conto economico, e la Nota integrativa codificati esclusivamente in formato Xbrl;
  • tutti gli altri documenti che accompagnano il bilancio (relazione sulla gestione, relazione del Collegio sindacale, relazione del revisore contabile, verbale di approvazione dell’assemblea) dovranno essere prodotti in formato PDF/A-1.

Per i depositi dei bilanci chiusi il 31.12.2015 o successivamente e approvati formalmente dall’1.3.2016 dovrà essere obbligatoriamente utilizzata la nuova tassonomia Xbrl.

Quadro Normativo

Decreto Legislativo n. 139 del 18 agosto 2015

D.P.R. n. 435 del 7 dicembre 2001

Artt. 2364, 2388, 2423, 2435 c.c.

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