Apprendisti Formazione esterna

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Apprendisti Formazione esterna

Per le ore di formazione esterna dell’apprendista, il datore di lavoro è del tutto esonerato dal corrispondere il trattamento retributivo, per cui ne consegue l’esclusione dell’obbligo di versamento contributivo.

Nel caso di specie non si può, inoltre, ritenere configurabile un diritto all’accreditamento di una contribuzione figurativa, perché la stessa è prevista dal Legislatore in casi tassativi con idonea copertura finanziaria.

Questo è quanto ha chiarito il Ministero del Lavoro, con la risposta all’interpello n. 22 dell’11 agosto 2016, rispondendo ad un quesito posto dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili.

A tal proposito viene ricordato che nel contratto di apprendistato di primo tipo:

  • per le ore di formazione svolte nell’istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo;
  • per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta, fermo restando le diverse previsioni dei contratti collettivi.

Poiché la normativa prevede la possibilità di corrispondere una retribuzione inferiore rispetto all’importo dovuto in ragione del contratto collettivo, il reddito minimo imponibile sul quale calcolare l’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro dovrà essere necessariamente individuato nella retribuzione così determinata, salvo le diverse previsioni sul punto del contratto collettivo di riferimento.

Anche in
  • eDotto.com – Edicola del 2 agosto 2016 - Apprendistato vecchio regime Trasformazione – Redazione eDotto

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