Apprendistato vecchio regime Trasformazione
Pubblicato il 02 agosto 2016
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Con nota prot. n. 14994 del 29 luglio 2016, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha comunicato alle proprie sedi territoriali che l'Ufficio legislativo, a seguito di richiesta di parere, ha chiarito che non sembrano sussistere ostacoli alla trasformazione dei contratti di apprendistato per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore, stipulati sotto la vigenza del D.Lgs. n. 167/2011, in contratti di apprendistato professionalizzante di cui al D.Lgs. n. 81/2015, anche in considerazione del fatto che il vigente articolo 43, comma 9, ammette espressamente tale possibilità.
Per l’Ufficio legislativo la funzione dell’apprendistato professionalizzante è quella di far acquisire all'apprendista le conoscenze e la capacità tecnica necessarie per diventare lavoratore qualificato.
Per raggiungere tale scopo, la formazione impartita dal datore di lavoro deve essere:
- "necessaria", nel senso che l'apprendista non deve essere già in possesso delle conoscenze e delle capacità previste per la qualifica professionale alla cui acquisizione l'apprendistato stesso è finalizzato;
- “effettiva", cioè realmente impartita.
Pertanto, conclude la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, ogni situazione va valutata caso per caso e, qualora la formazione non abbia le caratteristiche della necessarietà e dell’effettività, il contratto di apprendistato sarà illegittimo.
- eDotto.com – Edicola del 19 luglio 2016 - Dimissioni telematiche Recesso apprendista – Redazione eDotto
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