Apprendistato professionalizzante senza limiti di età, quali le regole per la formazione?
Pubblicato il 14 dicembre 2017
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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, attraverso l’interpello del 30 novembre 2017, n. 5, ha risposto ad un quesito posto dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 47, comma 4, del decreto legislativo del 15 giugno 2015, n. 81 (G.U. n. 144 del 24 giugno 2015) concernente la formazione da somministrare nelle ipotesi di assunzione in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, dei lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale.
L’apprendistato professionalizzante
In generale, l'apprendistato, disciplinato dagli artt. 41 - 47 del decreto legislativo del 15 giugno 2015, n. 81, è un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato “speciale”, in quanto caratterizzato da un contenuto formativo, oltre all’aspetto lavorativo, poiché il datore di lavoro è tenuto a garantire all’apprendista la formazione necessaria per acquisire le competenze professionali adeguate al ruolo e alle mansioni per cui è stato assunto.
Più in dettaglio, giungendo al tema affrontato dall’interpello qui analizzato, l’art. 44 del citato decreto disciplina la fattispecie dell’apprendistato professionalizzante, che rappresenta un contratto di lavoro finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale ai fini contrattuali, attraverso una formazione trasversale e professionalizzante.
Segnatamente, la norma stabilisce che possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni (per i soggetti già in possesso di una qualifica professionale il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età).
La qualificazione professionale, al cui conseguimento è finalizzato il contratto, è determinata dalle parti sulla base dei profili o qualificazioni professionali previsti per il settore di riferimento dai sistemi di inquadramento del personale individuati dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Ulteriormente, si fa presente che, ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale, è possibile assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione, nel rispetto delle seguenti condizioni:
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l’assunzione può avvenire solo tramite contratto di apprendistato professionalizzante;
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è ammessa l’assunzione qualsiasi sia l’età del dipendente;
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il lavoratore deve essere titolare di una prestazione di sostegno al reddito (es. indennità di mobilità; NASpI, indennità disoccupazione degli edili; DIS-COLL, ASDI, ReI).
Si fa presente che è proprio questa l’ipotesi di stipula di contratto di apprendistato professionalizzante affrontata nell’interpello qui analizzato, con riferimento alla formazione da erogare.
NB! Si ricorda che - vista la “specialità” del contratto di apprendistato - è necessaria la forma scritta ai fini della prova e che all’interno dello stesso contratto dev’essere contenuto, in forma sintetica, il piano formativo individuale, definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali. La violazione del principio relativo alla forma del contratto e del piano formativo individuale può comportare il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria fino a 1.500 euro. |
La formazione degli apprendisti
Il menzionato articolo 44 stabilisce - in merito alla formazione degli apprendisti - che gli accordi interconfederali e i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono, in ragione del tipo di qualificazione professionale ai fini contrattuali da conseguire, la durata e le modalità di erogazione della formazione per l'acquisizione delle relative competenze tecnico-professionali e specialistiche, nonché la durata (anche minima) del periodo di apprendistato, che non può essere superiore a tre anni (ovvero cinque per i profili professionali caratterizzanti la figura dell'artigiano, individuati dalla contrattazione collettiva di riferimento).
Data l’importanza della componente formativa, la formazione di tipo professionalizzante, svolta sotto la responsabilità del datore di lavoro, é integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dall’offerta formativa pubblica, interna o esterna all’azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali, per un monte ore complessivo non superiore a centoventi ore per la durata del triennio.
Posto che tale aspetto è di competenza delle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, sentite le parti sociali e tenuto conto del titolo di studio e delle competenze dell'apprendista, spetta alla regione comunicare al datore di lavoro, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dell'instaurazione del rapporto, le modalità di svolgimento dell'offerta formativa pubblica, anche con riferimento alle sedi e al calendario delle attività previste, avvalendosi pure dei datori di lavoro e delle loro associazioni che si siano dichiarate disponibili, ai sensi delle Linee Guida adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data 20 febbraio 2014.
Resta inteso che, qualora la regione non abbia destinato fondi alla formazione di base e trasversale o non comunichi al datore di lavoro entro il termine l’esistenza dell’offerta formativa pubblica, quest’ultima potrà non essere erogata all’apprendista.
NB! In caso di inadempimento nella erogazione della formazione a carico dell’impresa, tale da pregiudicare la realizzazione della finalità formativa, il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore di cui era previsto il raggiungimento, aumentata del 100%. |
L’istanza di interpello
Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha presentato istanza di interpello, in ordine alla corretta interpretazione dell’articolo 47, comma 4, del d.lgs. n. 81/2015, concernente le ipotesi di assunzione in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, dei lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale.
In dettaglio, è stato domandato se l’obbligo di erogazione della formazione di base e trasversale, sancito dall’articolo 44, comma 3, del decreto legislativo citato sia ascrivibile al datore di lavoro anche laddove quest’ultimo proceda all’assunzione di soggetti di età maggiore di 29 anni che, a seguito di pregresse esperienze lavorative, abbiano già avuto modo di acquisire la suddetta formazione, ovvero nelle ipotesi di assunzione di lavoratori che abbiano già seguito percorsi formativi nell’ambito di un precedente contratto di apprendistato professionalizzante.
Al riguardo, acquisito il parere dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, della Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione e dell’Ufficio legislativo ministeriale, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha risposto al quesito nei seguenti termini.
In via preliminare, il Ministero si è soffermato sui contenuti della formazione di tipo professionalizzante, svolta sotto la responsabilità del datore di lavoro, che va integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dalla offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a centoventi ore per la durata del triennio.
A tale proposito, il Ministero ha richiamato le Linee Guida per la disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante (adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 20 febbraio 2014), le quali specificano che la formazione di base e trasversale deve indicativamente avere come oggetto una serie di competenze di carattere “generale” che prescindono dalla specificità delle mansioni svolte, vale a dire nozioni quali:
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l’adozione di comportamenti sicuri;
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l’organizzazione e la qualità aziendale;
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la capacità relazionale e comunicazionale;
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le competenze digitali, sociali e civiche;
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elementi di base della professione.
In virtù di quanto previsto nelle menzionate Linee Guida, il Ministero ha affermato che tale formazione, proprio in ragione dei suoi contenuti, risulti ultronea per quei soggetti che abbiano già acquisito le citate nozioni di base in ragione di pregresse esperienze lavorative, coerentemente con le finalità perseguite dallo stesso comma 3 dell’articolo 44 citato, il quale richiede che la regolamentazione dell’offerta formativa pubblica debba tenere conto del titolo di studio e delle competenze dell'apprendista.
In definitiva, con l’interpello del 30 novembre 2017, n. 5, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali esonera le aziende dall’erogazione della formazione finalizzata all’acquisizione di competenze di carattere generale che prescindono dalla specificità delle mansioni svolte in due casi, ove si presume che i soggetti interessati siano già in possesso delle stesse, in quanto già “skillati” a seguito di precedenti esperienze professionali:
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nella fattispecie di apprendistato professionalizzante, caratterizzata dalla finalità primaria, tipica delle misure di politica attiva, di assicurare il reinserimento di soggetti momentaneamente estromessi dal mercato del lavoro, a prescindere dalla loro età anagrafica;
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nell’ambito di un contratto di apprendistato professionalizzante, nel caso in cui l’apprendista sia in possesso di attestazione formale dell’acquisizione delle competenze di base e trasversali, in conformità ai contenuti sanciti dalle citate Linee Guida e dalla normativa regionale di riferimento, anche in ragione di un precedente contratto di apprendistato.
Alcuni numeri sull’apprendistato
Nel 2016 è aumentato del 32%, rispetto al 2015, il numero di neoassunti in apprendistato, per un valore pari a 234.461 individui.
L’incremento ha riguardato soprattutto il Mezzogiorno (+66,5%) e il Centro Italia (+ 27,9%).
In totale, nel 2016 (comprendendo quindi i neoassunti), il numero degli apprendisti in Italia ammontava a 381.526 individui, pari al 12,4% degli occupati della fascia di età 15-29 anni.
Tra le varie tipologie di apprendistato delineate dalla normativa (apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore/apprendistato professionalizzante/apprendistato di alta formazione e ricerca), la forma professionalizzante è quella più utilizzata, con il 96,5% sul totale.
QUADRO NORMATIVO Decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Interpello n. 5 del 30 novembre 2017 |
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