Apprendistato. Ok al distacco, ma con limitazioni
Pubblicato il 24 gennaio 2019
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Possibile il distacco dell’apprendista, ma ad alcune condizioni: è necessario che il distacco sia previsto nel piano formativo. Inoltre, il tutor deve essere posto in condizione di svolgere i compiti e le funzioni a lui assegnate dalla specifica disciplina regionale e/o collettiva, al fine di non incorrere nelle violazioni di cui all’art. 47, co. 2 del D.Lgs. n. 81/2015. Altro punto fondamentale riguarda la durata del distacco, che dovrà certamente essere limitata e contenuta rispetto al complesso periodo dell’apprendistato.
A darne notizia è il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con il Parere n. 1118 del 17 gennaio 2019, che fornisce alcune indicazioni sulla legittimità del distacco dell’apprendista in riferimento all’adempimento degli obblighi formativi e all’osservanza dei compiti propri del tutor aziendale.
Apprendistato e distacco, serve il PFI
L’ipotesi del distacco dell’apprendista deve necessariamente essere indicata nel PFI (Piano Formativo Individuale). L’aspetto formativo, infatti, deve rimanere sempre prevalente rispetto allo specifico interesse del distaccante allo svolgimento della prestazione lavorativa.
Ciò al fine di garantire all’apprendista, nell’ambito del distacco, il regolare adempimento dell’obbligo di formazione interna ed esterna, la cui responsabilità rimane in capo al datore di lavoro.
Apprendistato e distacco, assistenza del tutor
Tra i compiti del datore di lavoro, rientra anche l’obbligo di consentire la necessaria assistenza del tutor, il quale deve essere posto in condizione di svolgere le funzioni assegnategli dalla specifica disciplina regionale e/o collettiva, anche nel contesto produttivo del distaccatario.
Il tutor è, in ogni caso, tenuto a garantire che il periodo del distacco risulti utile e coerente al percorso formativo dell’apprendista definito all’atto dell’assunzione.
Al tal fine, dunque, è opportuno che nell’accordo di distacco sia previsto:
- il coinvolgimento anche del tutor;
- o l’indicazione di un referente aziendale nella sede del distaccatario che si relazioni con il tutor.
Ciò al fine di consentire la piena e regolare attuazione del Piano Formativo e lo sviluppo delle capacità professionali e personali dell’apprendista.
Apprendistato e distacco, la durata
Altro aspetto affrontato dal Ministero del Lavoro riguarda la durata del distacco. In un’ottica antielusiva, l’inserimento dell’apprendista distaccato in un contesto produttivo e organizzativo diverso da quello per il quale è stato assunto, deve avere una durata limitata e contenuta rispetto al complessivo periodo dell’apprendistato. Pertanto, il distacco e l’apprendistato non potranno avere la medesima durata; ciò al fine di evitare che gli aspetti formativi previsti dall’apprendistato vengano delegati a soggetti terzi.
- eDotto.com – Edicola del 17 gennaio 2018 - Sì al distacco dell’apprendista ma a determinate condizioni – Schiavone
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