Apprendistato nullo se il piano formativo è senza forma scritta

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Apprendistato nullo se il piano formativo è senza forma scritta

Anche per l'apprendistato il requisito della forma scritta del contratto va inteso in senso non strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione del lavoratore.

E tale requisito può ritenersi rispettato, a pena di nullità, ancorché non prevista espressamente, solo se il contratto di apprendistato sia redatto per iscritto anche per quel che concerne il piano formativo individuale.

Contratto di apprendistato e piano formativo: il caso esaminato

Con sentenza n. 6704 del 13 marzo 2024, la Sezione lavoro della Corte di cassazione si è pronunciata su una vicenda che vedeva contrapposti una lavoratrice e il suo datore di lavoro, in merito al contratto di apprendistato a tempo determinato tra loro intercorso, ritenuto nullo dalla prestatrice in quanto, seppur stipulato in forma scritta, era privo di piano formativo.

Secondo la prestatrice, il predetto piano formativo individuale, ai sensi della normativa allora applicabile - vale a dire l'art. 2, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 167/2011 - avrebbe dovuto invece rivestire la medesima forma scritta del contratto di apprendistato. 

I giudici di merito, pur condividendo tale ultimo assunto, avevano però reputato che dalla mancanza di siffatto piano non potesse derivare la nullità del contratto di apprendistato, né tanto meno la conversione dello stesso in contratto ordinario, trattandosi di conseguenza non prevista dalla legge, né desumibile dal contratto collettivo.

La lavoratrice si era quindi rivolta alla Suprema corte, lamentando, tra i motivi, violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 7 decreto legislativo richiamato, nella formulazione ratione temporis applicabile e chiedendo che venisse dichiarata la nullità del contratto di apprendistato professionalizzante stipulato in assenza del piano formativo.

La stessa aveva censurato, segnatamente, il passaggio della sentenza in cui era affermato che l'assenza del piano formativo nel contratto di apprendistato professionalizzante non determinasse la nullità del contratto stesso ma solo l'irrogazione di una sanzione amministrativa, peraltro oggi non più vigente stante l'abrogazione dell'art. 7, comma 2, del D.Lgs. 167/2011.

Forma scritta per contratto e piano individuale: la decisione della Cassazione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo di ricorso promosso dalla prestatrice.

In primo luogo, la Suprema corte ha ricordato che il D.Lgs. n. 167/2011 è stato successivamente abrogato dall'art. 55, comma 1, lett. g), D.Lgs. n. 81/2015, salvo quanto disposto dall'art. 47, comma 5, di quest'ultimo provvedimento, che, inoltre, ha nuovamente e diversamente disciplinato l'apprendistato (artt. da 41 a 47).

Il contratto di apprendistato in esame - hanno in ogni caso considerato gli Ermellini - era assoggettato ratione temporis alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 167/2011.

Ebbene, con riferimento alla normativa previgente di cui al D.Lgs. n. 276/2003, la giurisprudenza di legittimità aveva riconosciuto come, analogamente a quanto ritenuto per il contratto di formazione e lavoro, anche per l'apprendistato professionalizzante la finalità formativa costituisse uno degli elementi essenziali di tale tipo di contratto e giustificasse la sottoposizione ad una disciplina speciale anche dal punto di vista formale.

Per questo motivo era stato concluso che, pur in assenza di specifica previsione sanzionatoria, la forma scritta costituisce un requisito ad substantiam per la stipula di un valido contratto di apprendistato professionalizzante, che deve contenere, tra le indicazioni, anche il piano formativo individuale.

Per il Collegio di legittimità, la medesima soluzione interpretativa doveva essere adottata anche in relazione alle specifiche previsioni applicabili nella vicenda in esame.

Quanto alla forma scritta, prescritta per il piano formativo individuale, con precipuo riferimento al contratto di apprendistato professionalizzante, la previgente norma era formulata in modo analogo all'art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 167/2011. Del resto, anche per le ulteriori forme di apprendistato era comunque già prevista la forma scritta, non solo del contratto, ma anche del piano informativo individuale.

Tutte tali previsioni, inoltre, prescrivevano la forma scritta dei vari contratti di apprendistato, estesa al piano formativo individuale, nell'ambito dei principi che regolavano tale materia.

L'art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 167/2011, quindi, non aveva che ribadito, sempre in chiave di principi, ed in termini appunto generali, l'esigenza che i contratti di apprendistato fossero stipulati per iscritto anche per quanto riguarda il piano formativo individuale.

Le stesse considerazioni rese, pertanto, restavano valide anche in rapporto al quadro normativo specifico applicabile.

Nullità del contratto se manca la forma scritta

In conclusione, è stato ritenuto che, come in altri casi in cui il requisito della forma scritta del contratto va inteso in senso non strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione di una determinata parte del contratto stesso, anche per l'apprendistato tale requisito possa credersi rispettato, a pena di nullità, solo ove il contratto di apprendistato sia redatto per iscritto anche circa il piano formativo individuale.

Difatti, la norma in tema di forma scritta del contratto di apprendistato e del caratterizzante piano formativo individuale è stata dettata in vista della maggior protezione del lavoratore.

Nella vicenda esaminata, invece, la Corte di merito, pur ritenendo incontroverso che il contratto di apprendistato intercorso tra le parti fosse del tutto privo di piano formativo, erroneamente, non ne aveva pronunciato la nullità.

Da qui la necessità di accoglimento, con rinvio, del motivo di ricorso della lavoratrice.

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