Apprendistato: no se manca attività formativa

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Apprendistato: no se manca attività formativa

Il contratto di apprendistato ha come elemento fondante l’attività formativa: se questa manca, sussiste un normale rapporto di lavoro subordinato, con tutte le conseguenze che ne derivano.

Questo quanto stabilito con la sentenza della Corte di Appello di Milano del 25 gennaio 2024, di cui andiamo a vedere le motivazioni.

Diamo però prima una breve panoramica sul ruolo che assume la formazione nell’ambito dell’apprendistato professionalizzante, la più diffusa delle varie tipologie esistenti, e sulle conseguenze del mancato adempimento da parte del datore di lavoro dell’obbligo formativo.

La formazione nell’apprendistato

Come noto, l’apprendistato è un contratto di lavoro finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani, disciplinato da ultimo dal decreto legislativo n. 81/2015.

Il datore di lavoro, a fronte della prestazione lavorativa caratterizzata da una professionalità crescente, si obbliga a corrispondere all’apprendista non solo la retribuzione ma anche (direttamente o a mezzo di soggetti in possesso delle idonee conoscenze) gli insegnamenti necessari per conseguire professionalità, competenze o un titolo di studio.

Il datore di lavoro ha dunque un vero e proprio obbligo giuridico di garantire un’effettiva formazione, finalizzata al conseguimento di una qualificazione professionale da parte dell’apprendista; qualora manchi la formazione, il contratto di apprendistato è da ritenersi nullo e si trasforma in un normale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

L’attività formativa, inoltre, non può consistere in un generico addestramento o affiancamento (che caratterizza, di norma, tutti i lavoratori neoassunti), ma in insegnamenti specifici funzionali al conseguimento della qualificazione professionale prevista nel piano formativo individuale.

Il momento formativo assume dunque un ruolo essenziale nel contratto di apprendistato professionalizzante, che è contratto a causa mista caratterizzato dallo svolgimento della prestazione lavorativa e dall’obbligo del datore di lavoro di garantire un’effettiva formazione finalizzata all’acquisizione di una qualificazione professionale, dato essenziale della fattispecie contrattuale.

L’inadempimento degli obblighi di formazione determina quindi la trasformazione del contratto di apprendistato con effetto retroattivo in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato: ma ciò solo nel caso di totale mancanza di formazione, teorica e pratica, o in caso di un’attività formativa carente o inadeguata rispetto agli obiettivi indicati nel progetto di formazione.

Ma può il datore di lavoro disinteressarsi della formazione dell’apprendista?

Cosa succede se, a fronte di un primo periodo di attività senza affiancamento, durante il quale quindi l’apprendista non fosse messo nella condizione dunque di conseguire le competenze richieste, lo stesso dovesse essere poi licenziato?

La questione è stata oggetto di vari interventi legislativi e di numerose pronunce giurisprudenziali, in quanto troppo spesso l’assunzione tramite apprendistato è volta solo ad avere i benefici previsti in ambito retributivo e contributivo ma cela in realtà un normale rapporto di lavoro subordinato.

Spetta dunque al giudice valutare, in base ai principi generali, la gravità dell’inadempimento formativo ai fini della trasformazione del rapporto in tutti i casi di inosservanza degli obblighi di non scarsa importanza.

Licenziamento dell’apprendista al termine della formazione

Veniamo ora alla sentenza della Corte di appello di Milano del 25 gennaio 2024.

La pronuncia si riferisce al caso di un lavoratore assunto con un contratto di apprendistato che, nell’anno precedente, aveva svolto le stesse mansioni con un contratto a termine senza soluzione di continuità.

L’azienda, in base alla regola del licenziamento libero dell’apprendista a conclusione della formazione sancita dalla normativa nazionale e riportata in tutti i contratti collettivi, lo aveva licenziato al termine del periodo formativo.

Il tribunale di merito, accogliendo il ricorso dell’interessato, aveva dichiarato nullo il contratto di apprendistato per difetto di causa, ed accertato il suo diritto ad essere inquadrato come dipendente a tempo indeterminato sin dal primo contratto, dichiarando illegittimo il recesso aziendale alla fine dell’apprendistato con conseguente pagamento da parte dell’azienda delle differenze retributive.

La Corte d’Appello, nel confermare la sentenza di primo grado, ha ricordato che, pur essendo astrattamente possibile che tra le medesime Parti a determinate condizioni un rapporto di lavoro subordinato ordinario possa essere seguito da un contratto di apprendistato, è pur vero che le mansioni affidate all’apprendista in tal caso devono essere diverse da quelle già espletate in autonomia quale dipendente, e che quindi non necessitano di alcuna formazione, o che quanto meno deve essere mutato il contesto e l’organizzazione aziendale nel quale le mansioni stesse sono svolte.

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