Apprendistato duale Accordo interconfederale

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Apprendistato duale Accordo interconfederale

Il 18 maggio 2016 è stato firmato l’Accordo interconfederale sull’apprendistato di cui agli artt. 43 e 45, D.Lgs. n. 81/2015 (c.d. apprendistato duale) tra Confindustria, CGIL, CISL e UIL.

Il D.Lgs. n. 81/2015 ha, infatti, tra le altre cose, disciplinato l’apprendistato:

  • per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (primo livello);
  • di alta formazione e di ricerca (terzo livello);

ed ha previsto che alcuni aspetti della disciplina del contratto di apprendistato fossero affidati ad accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

Stante quanto sopra, con l’accordo del 18 maggio 2016 le parti hanno convenuto che il piano formativo individuale e il protocollo di formazione per l’apprendistato di primo livello, devono comprendere anche la formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e quella relativa alla disciplina lavoristica di riferimento ed hanno disciplinato il trattamento retributivo dell’apprendista del sistema duale.

L’apprendista va inquadrato in un livello coerente con il percorso formativo e per l’apprendistato di primo livello la retribuzione va stabilita in percentuale rispetto al livello di inquadramento.

Più nello specifico, le ore di lavoro prestate in azienda dovranno essere retribuite:

  • il primo anno in percentuale non inferiore al 45% della retribuzione di riferimento spettante per il livello di inquadramento;
  • il secondo anno in percentuale non inferiore al 55% della retribuzione di riferimento spettante per il livello di inquadramento;
  • il terzo anno in percentuale non inferiore al 65% della retribuzione di riferimento spettante per il livello di inquadramento;
  • il quarto anno in percentuale non inferiore al 70% della retribuzione di riferimento spettante per il livello di inquadramento.

Per l’apprendistato di alta formazione e di ricerca le parti hanno, invece, optato per il sottoinquadramento come segue:

  • per i percorsi di durata superiore all'anno, per la prima metà del periodo di apprendistato l’inquadramento sarà di due livelli sotto quello di destinazione finale mentre, per la seconda metà del periodo di apprendistato, un livello sotto quello di destinazione finale;
  • per i percorsi di durata non superiore all'anno, l’inquadramento per il periodo di apprendistato sarà di un livello sotto quello di destinazione finale.
Allegati Anche in
  • eDotto.com – Edicola del 15 gennaio 2016 - Al via il Sistema Duale in Italia – Schiavone

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