Appello. Riforma Orlando non applicabile retroattivamente
Pubblicato il 14 gennaio 2020
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La riforma delle impugnazioni penali introdotta con la Legge n. 103/2017 (cd. Riforma Orlando) - e, segnatamente, la nuova disposizione che dichiara inammissibile l’atto d’appello per motivi non specifici - non è applicabile retroattivamente.
La Corte di cassazione ha reso alcune precisazioni in ordine all’applicabilità dell’articolo 581, lettera d) c.p.p., inserito dall’articolo 1, comma 55 della Legge n. 103/2017 ed in base al quale “l’impugnazione si propone con atto scritto nel quale sono indicati il provvedimento impugnato, la data del medesimo e il giudice che lo ha emesso, con l’enunciazione specifica, a pena di inammissibilità…d) dei motivi, con l’indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta”.
Si tratta, ossia, della nuova disposizione che sancisce l’inammissibilità dell’atto di appello che non contenga l’enunciazione specifica dei motivi di gravame.
Appello. Valutazione ammissibilità dalla data di presentazione dell’atto
Secondo gli Ermellini, ai fini dell’applicabilità di detta previsione deve farsi riferimento, in assenza di una disciplina transitoria, alla data di presentazione dell’atto di appello.
E’ in questo momento, infatti, che matura l’aspettativa dell’appellante alla valutazione di ammissibilità dell’impugnazione, sicché la nuova disciplina è inapplicabile agli appelli presentati prima della sua entrata in vigore.
La nuova norma, quindi, non si applica alle impugnazioni proposte prima che entrasse in vigore la Legge n. 103/17.
Atto presentato con riforma non in vigore? No ad inammissibilità
Così la Terza sezione penale di Cassazione nel testo della sentenza n. 843 del 13 gennaio 2020, pronunciata in annullamento, senza rinvio, della decisione di merito con cui era stato dichiarato inammissibile un appello avverso sentenza di condanna.
L’imputato aveva presentato ricorso contro la declaratoria di inammissibilità dell’atto, rilevando che essa era stata disposta in applicazione della nuova disciplina sulle impugnazioni, entrata in vigore successivamente sia alla sentenza di primo grado che alla proposizione dell’atto di gravame.
L’impugnazione, infatti, non avrebbe potuto essere dichiarata inammissibile facendo applicazione della Legge n. 103/2017, in quanto alla data di presentazione dell’atto di appello detta riforma non era ancora in vigore.
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