Lavoratore divenuto inidoneo alla mansione, il diritto ad assunzione permane
Pubblicato il 15 dicembre 2020
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Nel caso in cui le parti abbiano concordato, in sede di accordo sindacale, l'obbligo per il datore di lavoro di assumere personale in forza presso un'altra azienda, prevedendo il contratto collettivo applicabile ai nuovi dipendenti, la relativa categoria di inquadramento, nonché il riconoscimento dell'anzianità pregressa e del superminimo individuale, l'oggetto del contratto di lavoro deve ritenersi sufficientemente determinato.
Ne consegue che il lavoratore, in caso di inadempimento, può richiedere, ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto, senza che rilevi la mancata predeterminazione della concreta assegnazione della sede lavorativa e delle mansioni, che attiene alla fase di esecuzione del contratto.
Appalto con impegno ad assorbire i dipendenti della società fallita
E’ il principio di diritto ribadito dalla Suprema corte nel testo della sentenza n. 28415 del 14 dicembre 2020, nell’ambito di una causa promossa da un lavoratore alle dipendenze di una Spa, esercente attività di trasporto pubblico, che era stato licenziato dalla curatela del fallimento della medesima.
A seguito della indizione di una procedura di affidamento dei servizi di trasporto da parte della Regione, alla Spa fallita era subentrata altra compagine la quale, in base ad accordi intervenuti presso la Regione, si era impegnata ad assumere il personale già dipendente della Spa.
L’attore, tuttavia, si doleva di non esser stato assunto dalla nuova società, sul presupposto di essere stato in precedenza dichiarato non idoneo al servizio di guida, in evidente violazione delle obbligazioni assunte nel corso della procedura descritta.
Per questo aveva chiesto accertarsi il proprio diritto all'assunzione e la condanna della società alla costituzione del rapporto.
In sede di merito, era stata accertata la sussistenza dell'obbligo della nuova società all'assunzione del lavoratore sulla base degli impegni contrattualmente assunti ed era stato dichiarato costituito fra le parti un rapporto di lavoro subordinato.
Gli Ermellini, in particolare, hanno ritenuto corretto l’iter argomentativo del giudice del gravame, il quale aveva osservato che l'impegno assunto dalla società era stato confermato anche in sede di verbale di aggiudicazione, laddove la stessa si era impegnata ad assumere il complessivo personale in via immediata, non appena le procedure di licenziamento ed assunzione lo avessero consentito, dichiarando che il personale necessario impiegato nell'esercizio sarebbe stato di 340 unità.
Inidoneità alla mansione e assunzione: occupazione, parità di trattamento
Con riferimento, poi, alla doglianza della società relativa alla asserita inidoneità definitiva del lavoratore rispetto alle mansioni di autista in origine a lui ascritte, la Corte di cassazione ne ha dichiarato l’infondatezza.
In particolare, i giudici di Piazza Cavour hanno rammentato come la nozione di disabilità - anche ai fini della tutela in materia di licenziamento - debba essere ricostruita in conformità al contenuto della direttiva n.78/2000/CE sulla parità di trattamento in materia di occupazione, quindi quale limitazione, risultante in particolare da menomazioni fisiche, mentali o psichiche durature che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione della persona interessata alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori.
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