Appalti: sulla revoca dell'aggiudicazione decide il giudice amministrativo

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Le Sezioni Unite civili della Corte di cassazione, nella sentenza dell'11 gennaio 2011 n. 391, si sono occupate dell'attribuzione di giurisdizione tra giudice amministrativo ed ordinario in relazione ad una revoca del verbale di aggiudicazione di terreno a seguito di asta pubblica.

Per i giudici di legittimità, pur constatando che l'articolo 16 della legge di contabilità dello Stato sostiene l'equivalenza legale dell'aggiudicazione al contratto, è da ritenere che tale norma, dispositiva, possa essere derogata da una norma regionale allorquando si tratta di materia la cui competenza appartenga alla regione. E' ammissibile, quindi, che la legge regionale Emilia Romagna n. 22/1980 possa escludere che l'aggiudicazione, oltre a concludere il procedimento di scelta del contraente, produca da sè la conclusione del contratto.

Rammentano, poi, le Sezioni Unite civili che in materia di conclusione di contratti da parte della p.a. sono di cognizione del giudice amministrativo i rapporti e gli atti relativi al periodo antecedente l'aggiudicazione e la successiva fase compresa tra l'aggiudicazione e la stipula del contratto; mentre spetterà al giudice ordinario, quale giudice dei diritti, la successiva fase contrattuale afferente l'esecuzione del rapporto, fase aperta dalla stipula. Nella fattispecie esaminata, la revoca dell'aggiudicazione è giunta prima della stipula del contratto, con la conseguenza che si è trattato di tipica espressione di potestà autoritativa a carattere di autotutela in presenza di interesse pubblico. Tale posizione trova tutela dinanzi al giudice amministrativo.
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