Appalti: risarcimento danni per illegittimo affidamento
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 24 maggio 2010
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Il Consiglio di stato, con sentenza n. 2384 depositata lo scorso 27 aprile, ha riconosciuto ad una società non aggiudicataria di una gara il diritto ad essere risarcita in conseguenza dell'illegittimo affidamento dell'appalto, da parte dell'Amministrazione, ad altra società che non aveva allegato alle autocertificazioni, circa la regolarità contributiva e l'insussistenza di cause di esclusione, una fotocopia del documento di identità del dichiarante.
Per il Collegio amministrativo, nella vicenda in esame non potevano negarsi i presupposti per la risarcibilità del danno per colpa dell’Amministrazione, colpa riconducibile a regole e principi che erano oggetto di disposizioni normative e principi giurisprudenziali di univoca interpretazione.
In particolare – si legge nel testo della decisione - “la quantificazione del danno deve essere direttamente rapportata all’utile che l’impresa avrebbe conseguito, a seguito dell’aggiudicazione illegittimamente negata”. Utile generalmente individuato nella misura del 10% dell'importo dell'appalto, ma che, nei casi in cui sussistano diversi rapporti fra costi e ricavi, in termini documentabili dalla parte interessata, deve essere invece oggetto di concreta determinazione. Da aggiungere anche i danni conseguenti alla “perdita di chance”, il guadagno, cioè, che l'impresa avrebbe potuto ottenere in base ad una ragionevole valutazione di probabilità e alle regole del mercato, nonchè il "danno curriculare", ovvero la diminuzione del peso imprenditoriale della società stessa. Da non conteggiare, per contro, i costi affrontati dall'impresa per la presentazione dell'offerta.
Per il Collegio amministrativo, nella vicenda in esame non potevano negarsi i presupposti per la risarcibilità del danno per colpa dell’Amministrazione, colpa riconducibile a regole e principi che erano oggetto di disposizioni normative e principi giurisprudenziali di univoca interpretazione.
In particolare – si legge nel testo della decisione - “la quantificazione del danno deve essere direttamente rapportata all’utile che l’impresa avrebbe conseguito, a seguito dell’aggiudicazione illegittimamente negata”. Utile generalmente individuato nella misura del 10% dell'importo dell'appalto, ma che, nei casi in cui sussistano diversi rapporti fra costi e ricavi, in termini documentabili dalla parte interessata, deve essere invece oggetto di concreta determinazione. Da aggiungere anche i danni conseguenti alla “perdita di chance”, il guadagno, cioè, che l'impresa avrebbe potuto ottenere in base ad una ragionevole valutazione di probabilità e alle regole del mercato, nonchè il "danno curriculare", ovvero la diminuzione del peso imprenditoriale della società stessa. Da non conteggiare, per contro, i costi affrontati dall'impresa per la presentazione dell'offerta.
- Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 10 - Nei danni anche la perdita di chance - Bianco
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