Appalti pubblici: le modifiche nel DL semplificazioni

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Appalti pubblici: le modifiche nel DL semplificazioni

Il Decreto legge “semplificazioni n. 135/2018 contiene, tra le altre misure, disposizioni volte a snellire e accelerare le procedure degli appalti pubblici.

L’intento del legislatore è assicurare la piena coerenza delle norme interne sulla partecipazione alle gare con il contesto europeo, garantendo piena tutela alle stazioni appaltanti in caso di gravi illeciti professionali o carenze nell’esecuzione di precedenti contratti.

Motivi di esclusione dalle gare

L’articolo 5 del provvedimento, in particolare, interviene con modifiche che interessano l'articolo 80, comma 5, del Decreto legislativo n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), sui motivi di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione.

Il citato comma 5 dispone i casi in cui le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una particolare situazione, anche riferita a un suo subappaltatore.

Nell’elencazione, il punto c) viene sostituito con la previsione di tre casi (c, c-bis e c-ter), attraverso un intervento che intende risolvere i problemi interpretativi sollevati, al momento dell’applicazione, dalla precedente formulazione, finiti anche sotto la lente della Corte di Giustizia.

Con la modifica, viene così previsto e chiarito che si ha esclusione qualora:

  • la stazione appaltante dimostri che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità (nuovo punto c);
  • l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione (c-bis);
  • l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili (in questo caso, su tali circostanze la stazione appaltante deve motivare anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa) (c-ter).

Su quest’ultimo aspetto, si segnala che rispetto alla precedente versione del punto c), le carenze contestate ad un operatore non dovranno più essere sottoposte al vaglio di un giudice, spettando, alla stazione appaltante, la valutazione sulle medesime dopo aver chiesto informazioni all’amministrazione che le ha precedentemente rilevate.

L’amministrazione che ha bandito la gara, in detto contesto, è comunque tenuta a motivare sulla rilevanza della dichiarata carenza anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa.

Applicabilità delle nuove misure

Per finire, si prevede che le nuove misure in materia di appalti pubblici contenute nel Decreto legge si applicano:

  • alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indicono le gare, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento;
  • in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

Il DL “semplificazioni”, si rammenta, è già stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed è in vigore dal 15 dicembre 2018.

Allegati Anche in
  • eDotto.com – Edicola 17 dicembre 2018 - Decreto semplificazioni in Gazzetta ufficiale. Modifiche per Fondo garanzia e appalti – Moscioni

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