Appalti. ANAC: lock-down e guerra come cause di forza maggiore

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Appalti. ANAC: lock-down e guerra come cause di forza maggiore

Secondo l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), l’adozione delle misure di lock-down in Cina e la situazione bellica in Ucraina possono essere considerati causa di forza maggiore, sostanziandosi in circostanze imprevedibili ed estranee al controllo dei fornitori.

Così l'Autority nel fornire indicazioni sull’incidenza delle misure di contenimento dell’emergenza Covid adottate in Cina e della situazione in corso in Ucraina sul regolare adempimento delle obbligazioni assunte nell’ambito dei contratti pubblici.

Appalti pubblici di fornitura. Indicazioni ANAC a imprese in difficoltà

Le indicazioni sono contenute nella delibera ANAC n. 227 dell'11 maggio 2022, approvata tenuto conto delle segnalazioni di diverse imprese della filiera delle telecomunicazioni, in merito alle difficoltà dalle stesse riscontrate nell’ottemperare agli obblighi assunti nella fornitura di materiale informatico nell’ambito di contratti pubblici.

Nel caso in cui - si legge nel testo della delibera - sia reso oggettivamente impossibile o difficoltoso procedere con la necessaria regolarità e tempestività delle forniture per ragioni strettamente connesse a detti eventi, "le stazioni appaltanti valutano, caso per caso, la possibilità di ritenere configurabile la causa di forza maggiore".

La predetta valutazione va condotta prendendo in considerazione tutte le circostanze del caso concreto, tra cui:

  • il momento della sottoscrizione del contratto;
  • l’oggetto della prestazione;
  • i termini previsti per l’adempimento;
  • la possibilità di applicare misure idonee a superare la situazione di impossibilità da parte del fornitore.

In tale contesto, le Pa possono valutare, alternativamente:

  • di disporre la sospensione del contratto per il tempo strettamente necessario, nel rispetto delle indicazioni riportate nell’articolo 107 del Codice dei contratti;
  • di rinegoziare i termini concordati per l’adempimento.

Valutabile, altresì, la sussistenza in concreto dei presupposti per escludere l’applicabilità delle penali o della risoluzione contrattuale.

Dal canto suo, l'impresa fornitrice che intenda avvalersi della causa esimente "deve necessariamente adempiere agli obblighi informativi eventualmente stabiliti in apposite clausole contrattuali o comunque applicabili in virtù del principio di buona fede contrattuale ex articolo 1375 del codice civile, fornendo i dovuti elementi probatori ed esplicativi".

Per finire una raccomandazione: per garantire la corretta gestione di situazioni analoghe in futuro e scongiurare, così, il rischio di contenzioso, le stazioni appalti inseriscano, nei nuovi contratti, clausole elaborate ad hoc per la disciplina delle situazioni di forza maggiore, valutando anche l’opportunità di integrare le medesime nei contratti in corso di validità.

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