Appalti privati e congruità della manodopera: sanzionato il direttore dei lavori
Pubblicato il 27 giugno 2024
In questo articolo:
Condividi l'articolo:
Primo via libera al disegno di legge di conversione del decreto Coesione.
L’Assemblea del Senato ha approvato nella seduta del 26 giugno 2024, con modificazioni, il ddl di conversione del decreto-legge n. 60/2024 recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione.
Il provvedimento, come novellato, passa all'esame della Camera per l’approvazione definitiva.
Il decreto Coesione apporta, in particolare, modifiche alla disciplina delle verifiche di congruità dell’incidenza della manodopera negli appalti pubblici e privati per lavori edili contenuta nel decreto PNRR.
Analizziamole di seguito.
Verifiche di congruità dell’incidenza della manodopera in edilizia nel decreto PNRR
Il decreto PNRR 4 (decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56) reca disposizioni in materia di appalti pubblici e privati per il contrasto del lavoro irregolare.
Il decreto, all’articolo 29, commi 10-14, prevede l’obbligo di verificare la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva in capo al:
- responsabile del progetto, negli appalti pubblici
- al committente negli appalti privati.
La verifica di congruità deve essere svolta prima di procedere al saldo finale dei lavori, nei casi e secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche 25 giugno 2021, n. 143.
NOTA BENE: Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche 25 giugno 2021, n. 143, in vigore dal 1° novembre 2021, definisce le regole di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili.
Lo stesso decreto PNRR ha predisposto un apparato sanzionatorio applicabile in caso di violazione del predetto obbligo, stabilendo che:
- negli appalti pubblici di valore complessivo pari o superiore a 150.000 euro, fermi restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile, l'avvenuto versamento del saldo finale da parte del responsabile del progetto in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori, venga considerato dalla stazione appaltante ai fini della valutazione della performance del responsabile del progetto. In buona sostanza, attingendo l’informazione dal dossier parlamentare, la violazione degli obblighi attinenti alle verifiche di congruità potrebbe avere dei riflessi sulle progressioni di carriera e sul riconoscimento dei trattamenti economici accessori;
- negli appalti privati di valore complessivo pari o superiore a 500.000 euro, il versamento del saldo finale in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori comporta la sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro a carico del committente.
Verifiche di congruità dell’incidenza della manodopera in edilizia nel decreto Coesione
L’articolo 28 del decreto Coesione novella la disciplina del decreto PNRR, intervenendo su due fronti:
- sui valori complessivi degli appalti pubblici e privati al di sopra dei quali si applicano le sanzioni previste in caso di versamento del saldo finale in assenza di esito positivo della verifica di congruità dell’incidenza della manodopera o di previa regolarizzazione da parte dell’impresa affidataria dei lavori;
- sul soggetto tenuto alla verifica di congruità dell’incidenza della manodopera negli appalti privati.
Più nel dettaglio si dispone che le sanzioni operino:
- per tutti gli appalti pubblici e non solo per quelli di valore complessivo superiore a 150.000 euro come è diversamente previsto dal decreto PNRR;
- per gli appalti privati di importo pari o superiore a 70.000 euro (in sostituzione del precedente limite di 500.000 euro).
Fondamentalmente, l’intervento del legislatore nel decreto Coesione è finalizzato ad allineare la disciplina del decreto PNRR (art. 29 del D.L. 19/2024) alle disposizioni del DM 25 giugno 2021, n. 143 che si applica a tutti i lavori pubblici, a prescindere dal valore complessivo, e ai lavori privati di valore pari o superiore a 70.000 euro.
Ma c’è un’altra importante novità per gli appalti privati.
L’articolo 28 del decreto Coesione prevede che il soggetto tenuto alla verifica di congruità dell’incidenza della manodopera negli appalti privati e responsabile in caso di mancata verifica della congruità, non è il committente, ma il direttore dei lavori se nominato dal committente stesso.
La sanzione da 1.000 a 5.000 euro sarà pertanto comminata il direttore dei lavori, se nominato o al committente in assenza di nomina del direttore dei lavori.
Negli appalti pubblici la responsabilità resta invece in capo al responsabile del progetto.
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: