Appalti, escluse le imprese collegate all'azionista

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Il Consiglio di stato, con la sentenza n. 4285 dell'8 settembre 2008, ha precisato come, in una gara di appalto, debbano essere automaticamente escluse, per «collegamento presunto», le imprese che abbiano in comune l'azionista di riferimento. Il principio, continua il collegio, deve essere applicato non solo qualora partecipino alle gare società controllanti e controllate, ma anche nel caso in cui la situazione di controllo delle società partecipanti alle gare sia rilevante rispetto a un terzo non partecipante che sia in grado, come detentore di pacchetti di maggioranza delle diverse partecipanti, di esercitare l'influenza dominante di cui all'art. 2359 c.c. Nel caso esaminato, il Consiglio ha confermato la sentenza con cui il giudice di primo grado aveva legittimato l'esclusione da una gara di appalto di due raggruppamenti dove l'impresa mandataria del primo aveva un rapporto di controllo con una terza impresa, mentre la mandante del secondo raggruppamento subiva una influenza dominante da parte della terza impresa stessa ed era, a sua volta, anche collegata alla mandataria del primo raggruppamento.
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  • ItaliaOggi, p. 19 – Appalti, escluse le imprese collegate all'azionista

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