Appalti e subappalti privati: si applica il CCNL più rappresentativo
Pubblicato il 24 aprile 2024 | Aggiornato il 06/05/2024
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È stato pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2024 la legge n. 56 del 29 aprile 2024, di conversione del quarto decreto PNRR.
Nuove garanzie e tutele, economiche e normative arrivano dalla conversione in legge del decreto, licenziato dalla Camera dei deputati il 18 aprile 2024 e definitivamente dal Senato il 23 aprile 2024.
La legge di conversione n. 56 del 2024, in vigore dal 1° maggio 2024, novella l’articolo 29 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, introducendo nuove norme valide per tutta la filiera degli appalti privati.
Vediamo di cosa si tratta, partendo dalle norme in vigore dal 2 marzo 2024.
Appalti e subappalti privati: cosa prevede il decreto PNRR
Il decreto-legge n. 19 del 2024, in particolare l’articolo 29, comma 2, lettera a), dispone che al personale impiegato nell’appalto di opere o servizi e dell’eventuale subappalto debba essere corrisposto un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale maggiormente applicato nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto.
Come abbiamo già avuto modo di evidenziare, tale disposizione presenta molti limiti e presta il fianco a numerose criticità applicative.
Più nel dettaglio, la disposizione in parola, in vigore dal 2 marzo 2024, nel definire i criteri per l’individuazione del CCNL da applicare alla filiera:
- individua il contratto da applicare a tutta la filiera produttiva nel contratto collettivo nazionale e territoriale maggiormente applicato nel settore e per la zona, in luogo del contratto collettivo nazionale e territoriale comparativamente più rappresentativo;
- limita espressamente la garanzia al solo trattamento economico complessivo, escludendo pertanto il cd. trattamento normativo.
Appalti e subappalti privati: cosa prevede l'emendamento approvato
La legge di conversione n. 56 del 2024 del quarto decreto PNRR, in vigore dal 1° maggio 2024, pone rimedio alle accennate criticità prevedendo che al personale impiegato nell'appalto di opere o servizi e nel subappalto spetti:
- un trattamento economico e normativo
- complessivamente non inferiore al trattamento, economico e normativo, previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale
- stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale
- e applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l'attività oggetto dell'appalto e del subappalto.
Articolo 29, decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, comma 1 bis: testi a confronto
Dal 2 marzo 2024 al 30 aprile 2024 |
Dal 1° maggio 2024 |
Al personale impiegato nell'appalto di opere o servizi e nell'eventuale subappalto è corrisposto un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale maggiormente applicato nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto |
Al personale impiegato nell'appalto di opere o servizi e nel subappalto spetta un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l'attività oggetto dell'appalto e del subappalto |
Equivalenza dei trattamenti normativi
Se sembra scongiurato il rischio del ricorso a contratti pirata, resta il problema di pesare e valutare l’equivalenza dei complessivi trattamenti riconosciuti al personale impiegato nell'appalto.
Al riguardo si richiamano le indicazioni fornite dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) nella circolare n. 2 del 28 luglio 2020, in particolare, in merito agli istituti sui quali effettuare una verifica di equivalenza dei “trattamenti normativi”.
E vale la pena qui ricordare anche quanto chiarito dall’ANAC, con riferimento agli appalti pubblici, nella relazione illustrativa al Bando tipo n. 1/2023.
L’Autorità, richiamando le indicazioni fornite dall’INL (id est la citata circolare n. 2 del 28 luglio 2020), ai fini della dichiarazione di equivalenza da presentare dall’aggiudicatario prima dell’aggiudicazione, ha consigliato di operare nel seguente modo:
Step 1 - Effettuare dapprima la valutazione dell’equivalenza economica dei contratti, prendendo a riferimento le componenti fisse della retribuzione globale annua costituite dalle seguenti voci: retribuzione tabellare annuale; indennità di contingenza; Elemento Distinto della Retribuzione – EDR - a cui vanno sommate le eventuali mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima), nonché ulteriori indennità previste.
Step 2 – Una volta verificata l’equivalenza economica, passare alla valutazione di equivalenza delle tutele normative prendendo a riferimento i parametri relativi a:
- la disciplina concernente il lavoro supplementare e le clausole elastiche nel part-time;
- la disciplina del lavoro straordinario, con particolare riferimento ai suoi limiti massimi, con l’avvertenza che solo il CCNL leader può individuare ore annuali di straordinario superiori alle 250. Lo stesso non possono fare i CCNL sottoscritti da soggetti privi del requisito della maggiore rappresentatività;
- la disciplina compensativa delle ex festività soppresse, che normalmente avviene attraverso il riconoscimento di permessi individuali;
- la durata del periodo di prova;
- la durata del periodo di preavviso;
- la durata del periodo di comporto in caso di malattia e infortunio;
- malattia e infortunio, con particolare riferimento al riconoscimento di un’eventuale integrazione delle relative indennità;
- maternità ed eventuale riconoscimento di un’integrazione della relativa indennità per astensione obbligatoria e facoltativa;
- monte ore di permessi retribuiti;
- bilateralità;
- previdenza integrativa;
- sanità integrativa.
L’ elenco degli istituti sui quali effettuare la verifica di equivalenza dei trattamenti normativi è stato integrato dall’ANAC rispetto alla “prima sintetica elencazione" di 9 istituti e "suscettibile di successive integrazioni”, prevista dall’INL.
Considerando la maggiore ampiezza del nuovo elenco, la stessa Autorità ha dichiarato di ritenenere sussistente l’equivalenza in caso di scostamenti marginali limitati a soli due parametri, laddove l’INL riteneva ammissibile lo scostamento limitato ad un solo parametro.
Al riguardo, non ci resta però che attendere nuove e più aggiornate indicazioni.
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