Appalti. Congruità della manodopera: sanzioni per lavori da 70.000 euro
Pubblicato il 03 maggio 2024
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Appalti pubblici e privati. Verifiche di congruità della manodopera in edilizia nel mirino del legislatore.
A pochi giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione (1° maggio 2024), le norme del decreto PNRR in materia di appalti sembrano essere oggetto di nuovi ritocchi.
Ad intervenire sull’articolato è il decreto Coesione, licenziato dal Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2024, di cui si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
La bozza finale del provvedimento incamera una importante novità nell'ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili, intervenendo sulle soglie di sanzionabilità dell’obbligo di verifica della congruità.
Vedremo nel prosieguo come.
Ma prima occorre fare un passo indietro e soffermarsi sulla disciplina del cd. DURC di congruità e sulle novità in tema di congruità della manodopera in edilizia del decreto PNRR.
Congruità della manodopera: il DURC di congruità
La verifica obbligatoria della congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva per gli appalti pubblici e privati, cd. DURC di congruità, non è una novità assoluta del decreto PNRR.
Dal 1° novembre 2021 è infatti in vigore il decreto del Ministero del lavoro 25 giugno 2021, n. 143.
Il decreto, emanato in attuazione dell’art. 8, comma 10-bis, del decreto- legge 16 luglio 2020, n. 76 (convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120), definisce un sistema di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili, in attuazione di quanto previsto dall’Accordo collettivo del 10 settembre 2020.
Finalizzata al contrasto del lavoro irregolare in edilizia, la verifica della congruità, secondo il citato decreto ministeriale, va riferita all’incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento realizzato nel settore edile, sia nell’ambito dei lavori pubblici che di quelli privati eseguiti da parte di imprese affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione.
Lo stesso decreto n. 143 del 2021 fa rientrare nel settore edile tutte le attività, comprese quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse all’attività resa dall’impresa affidataria dei lavori, per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva edile, nazionale e territoriale, stipulata dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
La verifica obbligatoria della congruità della manodopera si applica:
- a tutti gli appalti pubblici;
- agli appalti di lavori privati per opere il cui valore risulti complessivamente di importo pari o superiore a 70.000 euro.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (nota n. 5223/2021) ha chiarito che l’ambito di applicazione della congruità nel settore edile include tutte le attività, comprese quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse all’attività resa dall’impresa affidataria dei lavori per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva dell’edilizia stipulata dalle organizzazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Congruità della manodopera: cosa prevede il decreto PNRR
L’articolo 29, comma 10-12, del decreto PNRR (decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni, con la legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56) prevede, nell’ambito degli appalti di realizzazione di lavori edili, l’obbligo in capo al:
- responsabile del progetto, negli appalti pubblici
- committente, negli appalti privati
di verificare la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva.
La verifica va effettuata prima di procedere al saldo finale dei lavori, nei casi e secondo le modalità di cui al citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche 25 giugno 2021, n. 143.
Congruità della manodopera: accertamenti e sanzioni dal 2 marzo 2024
Il decreto PNRR non si però ferma qui, prevedendo, in aggiunta, un rigoroso regime sanzionatorio.
Più nel dettaglio, il decreto PNRR, nei casi di assenza di esito positivo della verifica obbligatoria di congruità della manodopera impiegata nell’appalto, dispone che:
- negli appalti pubblici di valore complessivo pari o superiore a 150.000 euro, l’avvenuto versamento del saldo finale da parte del responsabile del progetto (RUP) è considerato dalla stazione appaltante ai fini della valutazione della performance dello stesso responsabile. L'esito dell'accertamento della violazione è poi comunicato all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
- negli appalti privati di valore complessivo pari o superiore a 500.000 euro, il versamento del saldo finale comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da 1.000 euro a 5.000 euro a carico del committente.
Lo stesso impianto sanzionatorio è applicabile in caso di assenza di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori
Le violazioni sono accertate e le sanzioni sono irrogate dagli organi di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale.
Congruità della manodopera: cosa cambia con il decreto Coesione
Il decreto Coesione, approvato dal Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2024, nella sua bozza finale modifica le disposizioni del PNRR inasprendo il quadro sanzionatorio in vigore dal 2 marzo 2024.
In particolare, si estendono a tutti gli appalti pubblici (e non esclusivamente per quelli di valore complessivo pari o superiore a 150.000 euro) le procedure di accertamento attivabili in caso di versamento del saldo finale da parte del RUP in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell’impresa affidataria dei lavori
Per gli appalti privati, si prevede che la sanzione amministrativa da 1.000 euro a 5.000 euro a carico del committente è estesa agli appalti di opere il cui valore risulti complessivamente di importo pari o superiore a 70.000 euro.
Una modifica non da poco, che motiveranno i committenti a prestare più attenzione nelle verifiche di congruità e che aiuterà a garantire livelli minimi di tutela per i lavoratori impiegati nei lavori edili nonché standard essenziali di sicurezza.
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