Appalti, affidamenti sotto soglia anche con procedura ordinaria

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Appalti, affidamenti sotto soglia anche con procedura ordinaria

Le amministrazioni aggiudicatrici possono ricorrere anche alle procedure ordinarie per l'affidamento degli appalti pubblici sotto soglia.

Il chiarimento è contenuto nella circolare del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 298 del 20 novembre 2023, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2023.

La circolare è stata messa a punto con l'intento di fornire chiarimenti in merito alla portata normativa delle disposizioni di cui all'art. 50 del nuovo Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n. 36/2023), per quanto riguarda la disciplina delle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al di sotto della soglia di rilevanza europea.

Per la mappa delle novità del Codice, scarica la Guida al nuovo Codice degli appalti pubblici

Affidamenti sotto soglia, procedure celeri od ordinarie

Attraverso le disposizioni di cui al citato art. 50 - ricorda il ministero - il nuovo Codice dei contratti ha inteso individuare soglie di affidamenti al di sotto delle quali possono essere utilizzate procedure ritenute idonee a soddisfare le esigenze di celerità e semplificazione nella selezione dell'operatore economico, fermi restando i principi fondamentali del Codice medesimo.

Il tutto, in applicazione del principio del risultato che impone alle stazioni appaltanti di perseguire il risultato dell'affidamento del contratto con la massima tempestività, in attuazione del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità, perseguito nell'interesse della comunità nonché per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea.

MIT: possibili anche le procedure ordinarie

Ebbene, per gli affidamenti sotto soglia, oltre alle procedure espressamente indicate dalla norma (affidamento diretto e procedure negoziate senza bando), viene fatta salva, dalla circolare, la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie.

Le disposizioni contenute nell'art. 50 in parola - conclude il ministero - vanno interpretate ed applicate alla luce dei principi e delle regole della normativa di settore dell'Ue, che richiama gli Stati membri a prevedere la possibilità, per le amministrazioni aggiudicatrici, di applicare procedure aperte o ristrette, come disposto dalla direttiva 2014/24/UE.

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