Appalti. Accesso civico generalizzato all'offerta dell’aggiudicatario

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Appalti. Accesso civico generalizzato all'offerta dell’aggiudicatario

Precisazioni dal Tar Campania in tema di accesso civico generalizzato all'offerta del soggetto aggiudicatario dell’appalto pubblico.

Nelle ipotesi in cui la gara pubblica si sia conclusa senza che si ravvisino ragioni di riservatezza in ragione del tipo di appalto o con riguardo ad alcune parti dell’offerta tecnica, l’offerta dell’aggiudicataria, benché proveniente dal privato, rappresenta la “sceltain concreto operata dall’amministrazione.

In detto contesto, l’accesso generalizzato costituisce lo strumento da assicurare in generale ai cittadini per conoscere e apprezzare appieno la “bontà” della scelta medesima, inclusi i partecipanti alla gara che non possano più vantare un interesse “qualificato” nonché i soggetti in senso lato interessati alla gara, che avranno le cognizioni e le competenze per effettuare un vero controllo” esterno e generalizzato sulle scelte effettuate dall’amministrazione.

In questo modo, l’offerta selezionata diventa la “decisione amministrativa” controllabile da parte dei cittadini.

Limiti all’accesso generalizzato nei contratti pubblici

Difatti, non tutta la materia dei contratti pubblici può essere sottratta alla “conoscenza diffusa” ai sensi del D.lgs. n. 33/2013, in quanto materia nella quale è più elevato il rischio corruzione; all’accesso civico generalizzato, ossia, si applicano solo i puntuali limiti di cui all’art. 53, D.lgs. n. 50/2016, individuati a tutela della gara stessa e dei partecipanti (cosiddetti "limiti assoluti").

Ciò posto, il test sul pregiudizio concreto, da applicare per delimitare la conoscenza generalizzata di cui all’art. 5-bis comma 2, D.lgs. n. 33/2013, impone che il pregiudizio non deve essere solo affermato, ma anche dimostrato.

Senza contare la necessità che il nesso di causalità che lega il pregiudizio concreto medesimo alla divulgazione superi la soglia del “meramente ipotetico”, per emergere quale “probabile”, sebbene futuro.

PA rigetta la richiesta? Deve dimostrare il pregiudizio

Spetta pertanto all’Amministrazione, qualora rigetti una richiesta di accesso e ostensione dell'offerta, dimostrare che quest’ultima pregiudicherebbe l’interesse da tutelare ovvero, quantomeno, che il pregiudizio sarebbe “molto probabile”.

Così, il Tar della Campania, sede di Napoli, nel testo della sentenza n. 5837 pubblicata il 10 dicembre 2019.

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