Antiriciclaggio e procedure esecutive: studio del Notariato

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Antiriciclaggio e procedure esecutive: studio del Notariato

Il Consiglio Nazionale del Notariato ha diffuso un nuovo studio, n. 70-2023/PC, dedicato alla tematica "Procedure esecutive e antiriciclaggio dopo la riforma Cartabia".

Lo studio - approvato dalla Commissione studi processuali il 6 novembre 2023 e dalla Commissione antiriciclaggio il 19 gennaio 2024 - è stato pubblicato sul sito del CNN il 1° marzo 2024.

Normativa antiriciclaggio e procedure esecutive dopo la riforma Cartabia

Lo scritto approfondisce i rapporti fra la normativa antiriciclaggio e le procedure esecutive alla luce della riforma Cartabia, evidenziando le criticità della nuova disciplina e le relative problematiche interpretative, con particolare riferimento alla vendita forzata e alle procedure concorsuali.

Per i notai, infatti, l'intervento riformatore in tema di vendita forzata e normativa antiriciclaggio è stato indubbiamente importante ma non ha risolto, purtroppo, tutte le problematiche esistenti in materia prima della riforma.

Vendita forzata - antiriciclaggio: disciplina lacunosa

Vengono quindi esaminate, nel concreto, le modifiche introdotte dalla riforma, fondamentalmente riguardanti il nuovo art. 585 c.p.c. in tema di versamento del prezzo.

A tale articolo, in particolare, è stato aggiunto un quarto ed ultimo comma, ai sensi del quale: "nel termine fissato per il versamento del prezzo, l'aggiudicatario, con dichiarazione scritta resa nella consapevolezza della responsabilità civile e penale prevista per le dichiarazioni false o mendaci, fornisce al giudice dell'esecuzione o al professionista delegato le informazioni prescritte dall'articolo 22 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231".

Ebbene, secondo i notai, l’intervento del legislatore lascia aperti significativi problemi, evidenti già prima della revisione, in tema di adeguata verifica e segnalazioni di operazioni sospette.

Questo, considerando la mancanza, in primo luogo, di soggetti obbligati, atteso che - si legge nella disamina - non possono ritenersi tali né il giudice né il suo delegato, come chiarito in modo inequivocabile dalla relazione illustrativa e anche dalla stessa legge delega.

Non rimane, dunque, che chiedersi se residuano margini, ed eventualmente quali, per colmare le persistenti lacune in materia, ricorrendo alla disciplina di carattere più generale vigente in tema di antiriciclaggio.

Con riguardo alla vendita forzata - si legge ancora nelle conclusioni dello studio - la scelta operata con la riforma è stata chiaramente tesa a circoscrivere il controllo.

Controllo da considerarsi meramente formale, incentrato sull'introduzione di un obbligo dell’aggiudicatario di rendere una dichiarazione che si atteggia in termini di condizione per l’emissione del decreto di trasferimento.

Professionista delegato: non fra i soggetti obbligati

Questo, come detto, porta ad escludere, in conformità con quanto ritenuto ante riforma, che il professionista delegato rientri fra i professionisti obbligati, con conseguente esclusione, dunque, anche della relativa disciplina.

Tuttavia, è escluso che ciò risolva tutti i dubbi esistenti in ordine ai rapporti fra la peculiare disciplina introdotta dal legislatore con riferimento alla vendita forzata e la disciplina di carattere generale attualmente vigente in tema di antiriciclaggio.

Senza contare che la disciplina in tema di vendita forzata risulta particolarmente lacunosa anche sotto il profilo delle ricadute sulla procedura esecutiva, nell’ipotesi in cui l’aggiudicatario contravvenga agli obblighi di legge non rendendo proprio la dichiarazione o rendendola in modo incompleto o mendace.

In definitiva, l’incompletezza del dettato normativo anche dopo la riforma continua a richiedere una buona dose di "ortopedia interpretativa" per cercare di dare compiutezza al sistema.

Da qui, l'auspicio che il legislatore intervenga nuovamente con una disciplina più organica e coordinata con la generale normativa antiriciclaggio, che porti a colmare tutte le lacune rilevate.

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