Anticipo RdC per l’avvio di nuove attività autonome o d’impresa

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Anticipo RdC per l’avvio di nuove attività autonome o d’impresa

Ai sensi dell’art. 8, comma 4, decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, i beneficiari del Reddito di cittadinanza che avviano un’attività di lavoro autonomo o di impresa individuale o una società cooperativa, entro i primi dodici mesi di fruizione del beneficio, possono richiedere un ulteriore beneficio addizionale nella misura di sei mensilità da corrispondersi in un’unica soluzione e nel limite di 780 euro mensili.

Le modalità di richiesta e di erogazione sono state disciplinate dal decreto del Ministero del Lavoro del 12 febbraio 2021.

Con la circolare 22 novembre 2021, n. 175, l’Istituto previdenziale fornisce le istruzioni per la richiesta dell’ulteriore beneficio dell’RdC per l’autoimprenditorialità.

Requisiti

L’ulteriore beneficio è concesso ai soggetti che si trovino, congiuntamente, nelle seguenti condizioni:

  • risultino, al momento della presentazione della domanda, componenti di un nucleo familiare beneficiario di una prestazione di RdC in corso di erogazione;
  • abbiano avviato, entro i primi dodici mesi di fruizione dell’RdC, un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o che abbiano sottoscritto una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione lavorativa del socio.

Si rammenta che sono legittimati a presentare la domanda, oltreché al richiedente il RdC, anche i soggetti ricompresi nel nucleo familiare beneficiario in qualità di meri componenti, ad esclusione del genitore non coniugato e non convivente nel nucleo stesso.

Le attività lavorative da intraprendere

Le attività lavorative da intraprendere per beneficiare dell’ulteriore quota in trattazione sono le medesime già riconosciute per la c.d. Anticipazione Naspi all’autoimprenditorialità di cui all’art. 8, Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 22.

In tal senso, sarà possibile riconoscere il beneficio nei seguenti casi:

  • attività professionale esercitata da liberi professionisti anche se iscritti a casse professionali autonome;
  • attività d’impresa commerciale, artigiana o agricola;
  • sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa mutualistica avente ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio;
  • costituzione di una società unipersonale;
  • costituzione o ingresso in una società di persone o di capitali, sempreché l’ingresso del beneficiario si sostanzi in un mero apporto di capitale sociale (Circolare INPS n. 174/2017).

Tempistiche per l’accesso al beneficio

Ai fini del riconoscimento del beneficio in trattazione, l’attività lavorativa oggetto di incentivo dovrà essere iniziata non oltre il termine di dodici mesi decorrenti dalla fruizione della prima mensilità di RdC. L’incentivo non è riconosciuto a quei soggetti/nuclei familiari che abbiano già esaurito la percezione del RdC ovvero abbiano superato il periodo massimo di fruizione o sia intervenuta la revoca, sospensione o decadenza della prestazione.

Altresì, l’ulteriore prestazione non spetta nelle ipotesi in cui sia stata avviata l’attività lavorativa prima del riconoscimento del Reddito di cittadinanza e nelle ipotesi in cui i richiedenti abbiano cessato, nei dodici mesi precedenti la richiesta, un’attività lavorativa autonoma, di impresa individuale o non abbiano sottoscritto una quota di capitale sociale di una cooperativa avente le caratteristiche sopra indicate.

Modalità di presentazione della domanda

L’avvio dell’attività dovrà essere comunicato tramite il modello “RdC-Com Esteso” entro il termine di trenta giorni dall’inizio dell’attività stessa tramite le seguenti modalità:

  • dal sito istituzionale dell’Istituto previdenziale, accedendo con SPID, CNS e CIE;
  • tramite gli Istituti di patronato;
  • tramite i Centri di assistenza fiscale.

Importo del beneficio addizionale

La misura dell’ulteriore beneficio è pari a nr. 6 mensilità del RdC, da corrispondersi in un’unica soluzione, nel limite di 780 euro mensili.

Ai sensi dell’art. 3, decreto ministeriale 12 febbraio 2021, l’importo spettante verrà calcolato con riferimento al mese in cui è avviata l’attività oggetto di incentivazione.

La data da indicare nel modello di richiesta RdC-Com Esteso dovrà corrispondere con la data di inizio attività e, in ogni caso, non dovrà essere successiva al termine di trenta giorni.

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