Anticipazione TFS/TFR, come fare la domanda

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Anticipazione TFS/TFR, come fare la domanda

L’anticipazione del TFS/TFR in favore degli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali è al centro di istruzioni operative emanate dall’Inps con la circolare n. 79 del 7 settembre 2023.

Si tratta di un argomento di notevole rilevanza, che l’Istituto ha illustrato in precedenza con il messaggio n. 430/2023, per la cui trattazione si veda “Anticipazione TFS e TFR, modalità e termini per la domanda”, e con il successivo messaggio n. 2296/2023, oggetto dell’articolo “Inps, chiarimenti sulla trasmissione telematica del TFS”, cui si rinvia.

Anticipazione TFS/TFR: cos’è e a chi è rivolta

Si tratta una nuova prestazione di anticipazione ordinaria del TFS e del TFR istituita in via sperimentale per un triennio a favore degli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali.

L’accesso all’anticipazione consente di ottenere una parte o l’intera indennità maturata (se d’importo non superiore a 45.000 euro), non ancora liquidata, senza attendere i tempi ordinari e si affianca all’anticipazione agevolata del TFS/TFR di cui all’art. 23 del D.L. n. 4/2019 e a quella ordinaria erogata dagli istituti bancari agli aventi diritto.

L’anticipazione ordinaria del TFS/TFR può essere richiesta con riferimento ad un rapporto di lavoro concluso, per i relativi importi maturati, disponibili e non ancora esigibili dai seguenti soggetti:

  • titolari di pensione diretta che abbiano confermato e ottenuto l’adesione alla Gestione unitaria per il periodo di pensione;
  • coloro che sono cessati dal servizio senza avere maturato il diritto a pensione e titolari di nuovo impiego che risultino nuovamente iscritti alla Gestione unitaria ex lege o volontariamente;
  • militari ausiliari che iscritti alla Gestione unitaria ex lege o volontariamente.

Sono invece esclusi dalla prestazione:

  • il personale in servizio, con riferimento al TFS/TFR relativo all’attività lavorativa in corso di svolgimento, anche se iscritto alla Gestione unitaria;
  • i titolari di pensione non iscritti alla Gestione unitaria per il periodo successivo al pensionamento;
  • coloro che sono cessati dal servizio senza avere maturato il diritto a pensione e non iscritti alla Gestione unitaria successivamente alla cessazione stessa e all’atto della presentazione della domanda;
  • i militari ausiliari non iscritti alla Gestione unitaria;
  • i soggetti cessati dal servizio che percepiscano esclusivamente uno o più trattamenti assistenziali o a carico di Fondi speciali.

Presentazione della domanda

La domanda è trasmessa esclusivamente per via telematica accedendo al servizio presente sul sito istituzionale Inps, specificando se l’anticipazione del TFS/TFR è richiesta per l’intero ammontare o per una sua quota e se il TFS/TFR maturato è corrisposto a seguito di cessazione dal servizio con diritto a pensione o cessazione dal servizio senza diritto a pensione e nuovo impiego con iscrizione alla Gestione unitaria, nel caso in cui il richiedente abbia maturato il diritto pur in presenza di nuova assunzione.

Occorre inoltre indicare il periodo temporale e il datore di lavoro di riferimento; in caso di più datori di lavoro “successivi” occorre indicare l’ultimo in ordine temporale.

Dal 18 aprile 2023 è possibile presentare la domanda da parte di un soggetto delegato che, accedendo al portale istituzionale dell’Inps, può scegliere se operare per proprio conto o in nome e per conto di un delegante.

Anche i CAF e gli Istituti di patronato delegati possono presentare la domanda di anticipazione ordinaria del TFS/TFR per conto degli iscritti alla Gestione unitaria e procedere con le eventuali azioni di trasmissione della proposta di cessione e/o di rinuncia alla prestazione per conto del richiedente, ferma restando la facoltà in capo a quest’ultimo di consultare e verificare lo stato di avanzamento/definizione della pratica.

Le condizioni

L’iscritto deve inoltre indicare nella domanda di prendere atto e accettare che:

  • gli interessi dovuti per l’anticipazione del TFS/TFR sono inizialmente conteggiati tenendo conto dei tempi di predisposizione per l’accredito, quantificati in tre mesi dalla esigibilità della prima rata e in trenta giorni dalla esigibilità della seconda e della terza rata;
  • detti importi a titolo di interesse sono successivamente ricalcolati in considerazione delle date effettive di restituzione delle somme;
  • se la richiesta di anticipazione è presentata per il massimo erogabile, il finanziamento si intende richiesto per l’ammontare del TFS/TFR effettivamente cedibile e ceduto all’Istituto, al netto di interessi e spese di amministrazione;
  • se la richiesta di anticipazione è presentata per un importo specifico, in caso di incapienza del TFS/TFR la domanda si intende presentata per il massimo erogabile;
  • l’anticipazione viene erogata solo se rientri nella disponibilità del budget stanziato annualmente dall’Istituto;
  • la domanda non può trovare accoglimento qualora dalla certificazione risulti che l’unica o l’ultima rata del TFS/TFR debba essere corrisposta entro sei mesi decorrenti dalla data della domanda di anticipazione;
  • l'importo richiesto è meramente indicativo e non vincola l'Istituto;
  • l’Inps, prima di erogare l’importo riconosciuto, accerta la presenza di debiti del titolare nei confronti dell’Istituto o dell’Agenzia delle entrate–Riscossione;
  • qualora l’Ente erogatore del TFS/TFR risultasse insolvente, l’Istituto, in qualità di creditore cessionario, può rivalersi sull’iscritto cedente;
  • qualora la proposta di cessione non venga trasmessa all’Istituto entro trenta giorni dalla disponibilità della relativa bozza, la domanda viene considerata definita per rinuncia al finanziamento;
  • non è prevista la possibilità di estinguere anticipatamente il finanziamento né di recedere dall’anticipazione del TFS/TFR dopo l’accettazione della relativa proposta di cessione.

Erogazione dell’anticipazione

Sull’anticipazione TFS/TFR si applica un tasso di interesse fisso per l'intera durata del finanziamento dell’1% e una ritenuta dello 0,50% a titolo di ristoro per le spese di amministrazione.

L’iscritto riceve, quindi, in unica soluzione l’intero TFS/TFR, anticipato al netto di interessi, spese di amministrazione e di eventuali morosità maturate su precedenti finanziamenti erogati dalla Gestione; è possibile richiedere l’erogazione della prestazione anche in presenza di altre prestazioni creditizie erogate dall’Istituto e in corso di ammortamento senza morosità, per le quali si opera l’estinzione anticipata.

Rimborso

Le quote di TFS/TFR cedute a fronte di anticipazioni ordinarie del TFS/TFR vengono restituite alla Gestione dall’Ente erogatore del trattamento nelle date e per gli importi indicati nella presa d’atto dell’avvenuta cessione.

Dopo l’avvenuto e integrale rimborso dell’anticipazione, e sulla base delle effettive date di restituzione del finanziamento, viene operato un ricalcolo degli interessi e il relativo risultato viene rapportato a quanto calcolato in sede di erogazione della prestazione e considerato nel relativo piano di ammortamento.

Se l’interesse effettivamente maturato sia maggiore di quello applicato e ciò dipenda, per i titolari di trattamento pensionistico riconosciuto ai sensi degli articoli 14 e 14.1 del D.L. n. 4/2019, dall’adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita, la differenza a favore della Gestione unitaria maggiore di dodici euro è recuperata con specifica trattenuta sulla pensione accreditata sul nuovo partitario di servizio della Gestione unitaria o, in caso di iscritto privo di pensione o di pensionato per il quale non risulti possibile il recupero, viene richiesta all’iscritto tramite pagamento diretto all’Istituto.

Se invece il maggior interesse applicato dipenda da ritardi da parte dell’Ente erogatore, l’eventuale differenza è imputata all’Ente erogatore stesso.

Infine, conclude la circolare n. 79, l’interesse maturato minore di quello applicato con differenza a favore dell’iscritto maggiore di dodici euro viene corrisposto al pensionato con specifica voce sulla pensione mentre, in caso di iscritto privo di pensione, erogato direttamente all’iscritto.

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