ANF: spetta per i familiari all'estero di cittadini stranieri

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ANF: spetta per i familiari all'estero di cittadini stranieri

L'Assegno per il nucleo familiare spetta anche ai cittadini extracomunitari, titolari del permesso di soggiorno di lungo periodo o di un permesso unico di soggiorno, per i familiari residenti in un Paese estero per cui non vige alcuna convenzione in materia di trattamenti di famiglia.

Lo ha chiarito l'INPS con la circolare n. 95 del 2 agosto 2022 con la quale l'Istituto spiega come ottenere la prestazione previdenziale nel rispetto delle condizioni previste nell'articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.

La circolare in oggetto giunge a seguito di un lungo e travagliato percorso giudiziario in merito alla legittimità della norma contenuta nell’articolo 2, comma 6-bis, del decreto-legge n. 69 del 1988, che esclude espressamente dal novero del beneficiari degli ANF, perché considerati non facenti parte del nucleo familiare, il coniuge ed i figli ed equiparati di cittadino straniero che non abbiano la residenza in Italia, salvo che dallo Stato di cui lo straniero è cittadino sia riservato un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani ovvero sia stata stipulata convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia.

A seguito di alcuni giudizi proposti dall’INPS, infatti, la Corte di Cassazione si era rivolta alla Corte di Giustizia dell’Unione europea, la quale aveva concluso nel senso della incompatibilità dell’articolo 2, comma 6-bis, del decreto-legge n. 69 del 1988 con le disposizioni contenute nell’articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109/CE, e nell’articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98/UE.

Successivamente, la Suprema Corte ha investito la Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale del richiamato articolo. La Consulta, con la pronuncia n. 67 dell’11 marzo 2022, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità per carenza di rilevanza, ricordando “la competenza esclusiva della Corte di giustizia nell’interpretazione e nell’applicazione dei Trattati” e ribadendo la necessità di disapplicare la normativa nazionale.

ANF per i familiari all'estero di cittadini stranieri: requisiti

L'INPS, ai fini dell'erogazione dell'Assegno per il nucleo familiare ai cittadini extracomunitari occupati in Italia, titolari del permesso di soggiorno di lungo periodo o di un permesso unico di soggiorno, per i familiari residenti in un Paese estero, richiede la sussistenza degli stessi requisiti previsti per i cittadini italiani con familiari residenti all’estero.

Pertanto, in base all'articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 1988, si terrà conto della tipologia di nucleo familiare, del numero dei componenti il nucleo familiare e del reddito complessivo del nucleo familiare.

Rientrano nel nucleo i coniugi e i figli ed equiparati ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R 26 aprile 1957, n. 818, di età inferiore ai 18 anni ovvero senza limiti di età qualora siano inabili assolutamente e permanentemente a proficuo lavoro. Possono inoltre fare parte del nucleo, alle stesse condizioni dei figli ed equiparati, i fratelli, le sorelle e i nipoti di età inferiore ai 18 anni, ovvero senza limiti di età se inabili assolutamente e permanentemente a proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti. Non rientrano invece nel nucleo il coniuge legalmente ed effettivamente separato.

Ai fini del reddito familiare, assume rilievo quello assoggettabile all'IRPEF (nonché i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o a imposta sostitutiva, se superiori a 1032,91 euro) conseguito dai componenti il nucleo familiare nell'anno solare immediatamente precedente il 1° luglio di ciascun anno.

L'ANF non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale che derivi da lavoro dipendente risulti inferiore al 70% del reddito complessivo del nucleo familiare.

ANF per i familiari all'estero di cittadini stranieri: documentazione

L'INPS ricorda che nella maggior parte dei casi l’acquisizione della documentazione necessaria per l’accertamento del diritto avviene con autocertificazioni del richiedente, limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani ovvero nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.

In caso contrario gli stati, le qualità personali e i fatti sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente Autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'Autorità consolare italiana o mediante apposizione di “apostilla” per i Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aia del 5 ottobre 1961, ratificata con la legge 20 dicembre 1966, n. 1253.

ANF per i familiari all'estero di cittadini stranieri: accertamento del diritto

Il cittadino di Paese terzo, titolare del permesso di soggiorno di lungo periodo o di un permesso unico di soggiorno, per un nucleo composto da familiari residenti all’estero in Paese extracomunitario non in convenzione in materia di trattamenti di famiglia, è tenuto a corredare la domanda di ANF, al pari delle situazioni o fatti autocertificabili, con documenti che attestino:

  • lo stato civile del richiedente;
  • lo stato di famiglia con l’indicazione dei rapporti di parentela dei componenti il nucleo familiare dichiarato ai fini dell’ANF;
  • il legame di parentela (paternità/maternità dei minori, o maggiorenni inabili, componenti il nucleo per i quali si richiede l’ANF);
  • i redditi dei familiari prodotti all’estero, espressi in euro, che se fossero prodotti in Italia sarebbero assoggettati al regime italiano dell’imposta sui redditi (indicati nell'allegato 1 alla circolare in commento), per il periodo di riferimento della domanda di ANF;
  • eventuale situazione di inabilità di uno o più componenti del nucleo.

Tale documentazione dovrà essere implementata in caso di inclusione di familiari nel nucleo del richiedente, di applicazione dell’aumento dei livelli reddituali e di riconoscimento del diritto nei casi di abbandono del nucleo di uno dei coniugi. Con specifico riferimento a tali fattispecie, l'INPS, nella circolare n. 95 del 2 agosto 2022, elenca i certificati o le attestazioni da presentare, rilasciati dalla competente Autorità dello Stato estero.

N.B. In tutti i casi il richiedente l'ANF dovrà presentare la domanda di Autorizzazione ANF allegando la documentazione prevista per ogni tipologia, secondo le indicazioni fornite con la circolare n. 34/2022.

ANF e Assegno unico e universale per i figli a carico

L'INPS infine ricorda che, a seguito dell’introduzione (dal 1° marzo 2022) dell’Assegno unico e universale per i figli a carico:

  • le domande di ANF per componenti del nucleo residenti in Paese extracomunitario non convenzionato, riguardanti periodi decorrenti a partire dal 1° marzo 2022 (compreso) possono essere presentate dai lavoratori cittadini di Stato terzo - titolari del permesso di soggiorno di lungo periodo o di un permesso unico di soggiorno - esclusivamente in relazione a nuclei familiari senza figli;
  • le domande presentate, nel limite della prescrizione quinquennale, per periodi fino al 28 febbraio 2022 possono fare riferimento al nucleo familiare composto anche dai figli.

Saranno, infine, oggetto di riesame le domande amministrative di ANF non ancora definite.

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