Ancora la sentenza 9916. Condanna del professionista solo se corresponsabile del dolo
Pubblicato il 17 maggio 2010
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Se la dichiarazione dei redditi fa difetto nella documentazione di alcune spese, alla verifica del Fisco segue l’attribuzione di colpa al 50 per cento tra contribuente e commercialista che ne ha curato la pratica. Lo ha deciso la Cassazione il 26 aprile 2010, emanando la oramai celebre sentenza numero 9916.
Che non può tuttavia tradursi per analogia automatica in sede penale con la immediata segnalazione del professionista al Pubblico ministero. Infatti, laddove – contrariamente al caso rappresentato nella sentenza qui richiamata, in cui la colpa del professionista è risultata di tutta evidenza - il commercialista consulente tributario non abbia concorso attivamente al dolo, egli non rischierà la segnalazione in quanto non corresponsabile del delitto tributario.
- Il Sole 24 Ore – Norme e tributi, p. 1 – Termine doppio quando l’azione non è decaduta
- Il Sole 24 Ore – Norme e tributi, p. 1 – Professionista “responsabile” solo se contribuisce con dolo – a cura di Falcone, Iorio
- www.laprevidenza.it/Sentenza n. 9916 del 2010
- Il Sole 24 Ore – Norme e tributi, p. 1 – Con l’accordo rimane sempre la rilevanza
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