Anche se la trascrizione diviene inefficace per mancata rinnovazione le esecuzioni non si estinguono
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 23 aprile 2010
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Il Notariato, in uno dei suoi più recenti studi – il n. 8-2010/E –, si è occupato di esecuzioni immobiliari e, in particolare, dell'inefficacia della trascrizione del pignoramento alla luce della recente riforma introdotta con la Legge 69/2009.
Le esecuzioni immobiliari, spiega l'autore, anche qualora la trascrizione del pignoramento diventi inefficace per mancata rinnovazione della stessa nei termini di legge, di per sé non vengono ad estinzione. E' sempre possibile, infatti, per le parti interessate, procedere ad una nuova trascrizione e tenere in vita il procedimento esecutivo. Con l'articolo 62 della detta Legge, infatti, attraverso l'introduzione dei nuovi articoli 2668 bis e ter, viene di fatto allineata a venti anni la durata dell’efficacia della trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili, a quella dell’efficacia dell’iscrizione ipotecaria.
Le esecuzioni immobiliari, spiega l'autore, anche qualora la trascrizione del pignoramento diventi inefficace per mancata rinnovazione della stessa nei termini di legge, di per sé non vengono ad estinzione. E' sempre possibile, infatti, per le parti interessate, procedere ad una nuova trascrizione e tenere in vita il procedimento esecutivo. Con l'articolo 62 della detta Legge, infatti, attraverso l'introduzione dei nuovi articoli 2668 bis e ter, viene di fatto allineata a venti anni la durata dell’efficacia della trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili, a quella dell’efficacia dell’iscrizione ipotecaria.
- ItaliaOggi, p. 21 – Esecuzioni infinite - Ciccia
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