Anche in assenza di atto pubblico l’atto di liberalità è assoggettato all’imposta sulle donazioni

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Con ordinanza n. 634 del 18 gennaio 2012, la Corte di cassazione, ha sottolineato l’assoggettabilità, all'imposta sulle donazioni, degli atti di liberalità aventi ad oggetto denaro e beni mobili effettuati da un genitore verso i figli anche in assenza di un atto pubblico di donazione e della relativa accettazione.

Ciò – si legge nel testo della decisione – in virtù del principio secondo cui il presupposto per l'applicabilità dell'imposta sulle donazioni va individuato nel trasferimento per scopo di liberalità di un diritto o della titolarità di un bene senza che abbia rilevanza alcuna l'inosservanza della forma dell'atto pubblico, richiesta a pena di nullità dell'articolo 782 Codice civile, per l'atto di donazione e la sua accettazione.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi – Le Massime, p. 5 - Il trasferimento versa l'imposta anche se l'atto non è pubblico

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