Anche il prossimo congiunto della vittima diretta del sinistro va considerato come soggetto danneggiato

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Per la suprema Corte – sentenza n. 16520 del 28 settembre 2012 – in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante da circolazione di veicoli e di natanti, relativamente a fatto antecedente al 1 maggio 1993, per persona danneggiata deve intendersi “non solo la vittima diretta dell’incidente, ma anche i prossimi congiunti o gli aventi causa della stessa”; conseguentemente, i danni derivati non devono necessariamente essere soddisfatti tutti nell’ambito del massimale previsto per ogni singola persona, “ma il limite del risarcimento è, distintamente per ciascun danno, quello previsto per ciascuna persona danneggiata, fermo nel complesso il massimale per singolo sinistro (c.d. massimale catastrofale)”.

La possibilità riconosciuta anche a soggetto diverso da quello che è stato coinvolto direttamente nel sinistro stradale, di domandare iure proprio il risarcimento del danno subito comporta che anche questi vada qualificato a pieno titolo persona danneggiata direttamente dal fatto di circolazione stradale, con la conseguenza che l’eventuale massimale stabilito per persona danneggiata opererà autonomamente anche nei confronti di questo.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 13 - Danno Rc auto anche ai congiunti – Pascasi

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