Consulenti del Lavoro sulle novità per tirocini extracurriculari
Pubblicato il 19 gennaio 2022
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Con la circolare del 18 gennaio 2022, n. 3, la Fondazione Studi e la Fondazione Lavoro, rendono note le principali novità normative relative alla disciplina dei tirocini extracurriculari previste dalla Legge di Bilancio 2022, nonché illustrano i principi contenuti nella Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea.
Il tirocinio è un percorso di formazione finalizzato all’orientamento e crescita professionale, basato sull’osservanza delle Linee Guida.
Il rapporto coinvolge tre soggetti:
- il soggetto ospitante;
- il soggetto promotore;
- il tirocinante.
Per l’attivazione è necessario stipulare un’apposita convenzione tra il soggetto promotore e il soggetto ospitante, con conseguente formazione di un progetto formativo individuale (PFI).
La convenzione disciplina lo svolgimento del tirocinio, i diritti e i doveri di ogni soggetto coinvolto, la decorrenza, la durata, le misure previste in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, l’indennità di partecipazione, la valutazione del tirocinante, l’attestazione degli apprendimenti e il monitoraggio.
Nel progetto formativo verranno individuati i due tutor, al fine di garantire le condizioni organizzative e didattiche, nonché valutare le competenze acquisite dal tirocinante
Il tirocinante durante lo svolgimento delle proprie attività formative dovrà attenersi al PFI.
La valutazione della qualità del tirocinio avverrà tramite lo strumento del dossier individuale, da redigersi, solitamente, con periodicità mensile.
Terminato il tirocinio, al tirocinante verrà rilasciata un’attestazione finale, sottoscritta dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante.
La Legge di Bilancio 2022 apporta delle modifiche alla disciplina in oggetto demandando, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la definizione delle linee guida condivise
In particolare, le novità della disciplina riguardano:
- l’applicazione del tirocinio per i soggetti con difficoltà di inclusione sociale;
- individuazione degli elementi qualificanti, ovvero il riconoscimento di una congrua indennità di partecipazione, la durata massima comprensiva di eventuali rinnovi e limiti numerici per l’attivazione in relazione alle dimensioni d’impresa;
- definizione dei livelli essenziali della formazione;
- definizione delle modalità di contingentamento per limitare l’attivazione di nuovi tirocini;
- una sanzione amministrativa per mancata corresponsione dell’indennità, in base alla gravità dell’illecito commesso, da un minimo di 1.000 euro ad un massimo di 6.000 euro;
Si rammenta che il tirocinio non è un rapporto di lavoro e non può essere stipulato per la sostituzione di lavoro dipendente (in caso di utilizzo fraudolento è prevista un’ammenda di 50 euro per ogni tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio).
Rimane, inoltre, l’obbligo di comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante.
Le Regioni dovranno adottare le nuove Linee Guida in base ai principi stabiliti dalla Legge di Bilancio.
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