Ammortizzatori sociali in deroga per il 2016

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Ammortizzatori sociali in deroga per il 2016

Con comunicato stampa del 5 gennaio 2016, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha evidenziato che la Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208 del 28 dicembre 2015), all’art. 1, comma 304, relativamente agli Ammortizzatori sociali in deroga di cui all'art. 2, commi 64, 65 e 66, della Legge  n. 92/2012, ha stabilito che:

“Fermo restando quanto disposto dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1º agosto 2014, n. 83473, il trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente può essere concesso o prorogato, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, per un periodo non superiore a tre mesi nell'arco di un anno. A decorrere dal 1° gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2016, a parziale rettifica di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 5, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 83473 del 2014, il trattamento di mobilità in deroga alla vigente normativa non può essere concesso ai lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento hanno già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno tre anni, anche non continuativi. Per i restanti lavoratori il trattamento può essere concesso per non più di quattro mesi, non ulteriormente prorogabili, più ulteriori due mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree individuate dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. Per tali lavoratori il periodo complessivo non può comunque eccedere il limite massimo di tre anni e quattro mesi”.

Inoltre - come accennato nel medesimo comunicato stampa del Ministero del Lavoro - si evidenzia che il Legislatore ha riconosciuto alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano la possibilità di disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del citato decreto n. 83473/2014, ma in misura non superiore al 5% delle risorse alle stesse attribuite, ovvero in eccedenza a tale quota disponendo l'integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali ovvero delle risorse assegnate alla Regione nell'ambito dei piani o programmi coerenti con la specifica destinazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 253, della Legge 228/2012.

Gli effetti dei suddetti trattamenti non potranno prodursi oltre il 31 dicembre 2016.

Allegati Anche in
  • eDotto.com – Edicola del 30 novembre 2015 - Rifinanziati gli ammortizzatori in deroga per il 2015 – Redazione eDotto

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