Ammissione al passivo. Studio legale legittimato, se prova la personalità della prestazione

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Ammissione al passivo. Studio legale legittimato, se prova la personalità della prestazione

La Corte di Cassazione, sesta sezione civile, ha accolto il ricorso di uno studio legale, avverso il decreto con cui il Tribunale aveva respinto la sua domanda di ammissione allo stato passivo del Fallimento di una s.r.l. per cui aveva svolto attività difensiva. I Giudici, in particolare, avevano escluso che lo studio fosse legittimato a richiedere il relativo credito professionale, stante la ritenuta esclusiva natura personale della professione intellettuale.

Non dello stesso avviso la Corte Suprema, secondo cui la proposizione della domanda per ottenere l’ammissione al passivo da parte di uno studio associato, lascia effettivamente presumere l’esclusione della personalità del rapporto d’opera professionale – e dunque dell’esistenza dei presupposti per il riconoscimento del privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 2 c.c. - salva, tuttavia, l’allegazione e la prova della cessione del credito della prestazione professionale svolta personalmente dal singolo avvocato associato.

Ebbene – conclude la Corte con ordinanza n. 19735 dell’8 agosto 2017 – il decreto impugnato va dunque cassato con rinvio al Tribunale, laddove ha affermato l’assoluta ininfluenza della circostanza che la prestazione fosse stata svolta in concreto dal singolo professionista facente parte dello studio.

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