Amministrazione straordinaria imprese strategiche, finanziamenti e accesso alle garanzie

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Amministrazione straordinaria imprese strategiche, finanziamenti e accesso alle garanzie

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 2024 la Legge n. 28/2024 di conversione del Decreto legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico. Nella stessa GU, pubblicato anche il testo coordinato del Dl n. 4/2024.

Con l'ufficialità della legge di conversione che ha assorbito alcuni articoli contenuti nel Decreto legge n. 9 del 2 febbraio 2024 - recante disposizioni urgenti a tutela dell’indotto delle grandi imprese in stato di insolvenza ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria - quest’ultimo è stato contestualmente abrogato.

NOTA BENE: Tuttavia, restano ferme le disposizioni, già inserite nel provvedimento, a tutela delle piccole e medie imprese creditrici.

Pertanto, è espressamente previsto che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati in attuazione del suddetto provvedimento e sono fatti salvi gli effetti che esso ha prodotto e i rapporti giuridici che nel frattempo sono sorti.

Il decreto che aveva come obbiettivo quello di offrire sostegno e accesso alla liquidità delle piccole e medie imprese che forniscono beni e servizi a imprese di carattere strategico ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria è stato analizzato in un precedente post, al quale si rinvia: Misure di Pmi fornitrici di grandi imprese in crisi”.

Per un approfondimento, inoltre, delle misure finalizzate ad assicurare la continuità produttiva e occupazionale delle imprese che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale sottoposti all'amministrazione straordinaria quali, ad esempio, Ilva e Acciaierie d'Italia (di cui agli articoli 2 quinquies, 3, 4 e 4 ter del Dl n. 4/2024), si invita a leggere l’articolo: “Imprese strategiche in amministrazione straordinaria: Cig e esonero contributivo”.

Di seguito verranno analizzati gli aspetti legati all’ammissione delle suddette imprese strategiche all’amministrazione straordinaria e al ricorso ad uno o più finanziamenti ai fini della loro salvaguardia in ottica di preservarne la funzionalità produttiva degli impianti.

Società strategiche partecipate dalla PA

Il primo articolo del decreto legge coordinato prevede che, nei casi di società partecipate da amministrazioni pubbliche statali, l’ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese che gestiscono uno o più stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, in ipotesi di inerzia dell’organo amministrativo, possa avvenire su istanza dei soci che detengono, anche congiuntamente, direttamente o indirettamente almeno il 30% delle quote societarie.

Dalla presentazione dell’istanza, fino alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria o al passaggio in giudicato del provvedimento con cui il tribunale rigetta la richiesta di dichiarazione dello stato di insolvenza ovvero accerti l’insussistenza dei requisiti, non può essere chiesto l’avvio della composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa, né possono essere presentate o proseguite istanze di accesso a uno degli strumenti di regolazione della crisi o dell’insolvenza. Se alla data di presentazione dell’istanza di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria risulta depositata la domanda per l’avvio della composizione negoziata, si prevede la sua archiviazione.

ILVA, finanziamenti per la continuità produttiva

L’articolo 2 del Decreto legge n. 4 del 18 gennaio 2024 riconosce al MEF la possibilità di concedere, previa richiesta motivata del commissario straordinario, uno o più finanziamenti a titolo oneroso della durata massima di cinque anni, nel limite massimo di 320 milioni di euro per l’anno 2024, in favore delle società che gestiscono gli impianti siderurgici della Società ILVA S.p.A., qualora le stesse siano ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, al fine di supportare le indifferibili e urgenti esigenze di continuità produttiva e aziendale e assicurare la salvaguardia dell’ambiente e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Fondo Garanzia PMI con accesso agevolato

L’articolo 2 bis, invece, assorbe nel testo con alcune modifiche quanto già disposto dall’articolo 1 dell’abrogato decreto legge n. 9/2024.

Specificatamente, vengono riconosciute condizioni agevolate di accesso al Fondo di garanzia PMI a favore delle micro, piccole e medie imprese che incontrano difficoltà di accesso al credito a causa dell’aggravamento della posizione debitoria di imprese committenti che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell’articolo 1 del Decreto legge n. 207/2012, e che sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria in data successiva al 3 febbraio 2024.

La garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera  a), della  legge  23  dicembre  1996,  n. 662 sarà riconosciuta a decorrere dal 3 febbraio 2024 e fino alla chiusura della predetta procedura di amministrazione straordinaria, su finanziamenti di importo massimo pari ai crediti vantati nei confronti dell'impresa committente, fino alla misura:

  • dell'80% dell'importo dell'operazione finanziaria, nel caso di garanzia diretta;
  • del 90% dell'importo dell'operazione finanziaria garantito dal garante di primo livello, nel caso di riassicurazione.

NOTA BENE: Per poter accedere alla garanzia del Fondo, le imprese di piccole e medie dimensioni, che fanno parte dell’indotto delle imprese strategiche in crisi, devono aver prodotto, in un periodo non risalente oltre i cinque esercizi precedenti la data di presentazione della richiesta di garanzia, almeno il 35% del fatturato medio complessivo nei confronti del committente sottoposto alla procedura concorsuale.  

Al fine della richiesta di ammissione alla suddetta garanzia del Fondo, deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso del requisito del fatturato richiesto, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria e controfirmata dal presidente del collegio sindacale o dal revisore unico, ovvero, nel caso in  cui tali  organi  sociali  non siano presenti, da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali, nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o nell'albo  dei consulenti del lavoro.

ATTENZIONE: Per l’anno 2024, è prevista inoltre la possibilità di richiedere la concessione di un contributo a fondo perduto finalizzato ad abbattere il tasso di interesse applicato sulle suddette operazioni finanziarie (articolo 2 ter).

Imprese dell’indotto, altre misure

Il decreto legge n. 4/2024 prevede anche altre misure di protezione delle imprese dell’indotto che hanno assicurato la continuità produttiva.

Per esempio è prevista:

  • la prededucibilità dei crediti vantati da determinate imprese, nonché dai cessionari e dai garanti di tali crediti, nei confronti dei committenti che gestiscano almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, e che siano stati ammessi all’amministrazione straordinaria successivamente al 3 febbraio 2024;
  • la possibilità alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano di svincolare, in sede di approvazione del rendiconto 2023, le quote di avanzo vincolato di amministrazione, derivanti da trasferimenti statali, riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai LEP. Le risorse svincolate possono essere utilizzate per il finanziamento di misure di sostegno alle imprese.
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