Amministrazione di sostegno, problematiche applicative

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Amministrazione di sostegno, problematiche applicative

L’amministrazione di sostegno” è il tema dell’ultimo Studio diffuso dal Notariato, il n. 623-2016/C, approvato dalla Commissione Studi Civilistici il 14 giugno 2017 e pubblicato il 13 settembre.

Nell’elaborato, viene fornita una disamina sulla disciplina di questo istituto partendo dai requisiti necessari per l’apertura della relativa procedura e dal rapporto del medesimo con l’interdizione e l’inabilitazione.

A seguire, l’attenzione viene posta su quelle che costituiscono le problematiche registrate nel corso dei primi anni di applicazione della disciplina e sulla centralità del decreto del Giudice Tutelare nella gestione dell’intera procedura.

Sulla base, poi, della ricostruzione sistematica dell’istituto e della Giurisprudenza, i notai forniscono alcuni “corollari applicativi”.

L’istituto e i profili problematici

Dopo una breve ricognizione dell’amministrazione di sostegno vengono analizzati, come anticipato, i profili problematici rilevati negli oltre dieci anni di applicazione della normativa.

Questi attengono, in primo luogo, alla capacità di donare del soggetto beneficiario di amministrazione di sostegno, alla capacità di testare, alla sorte delle procure precedentemente rilasciate dal soggetto al quale poi viene nominato un amministratore di sostegno, alla necessità dell’accettazione beneficiata.

Centralità del decreto del Giudice Tutelare

Di seguito, lo Studio si sofferma sulle differenze tra l’amministrazione di sostegno e l’interdizione e inabilitazione; questi ultimi – viene evidenziato - sono strumenti che consentono di conoscere a priori quale sarà il regime giuridico del beneficiario, mentre, per contro, nell’amministrazione si avrà “un prodotto cucito a misura ”.

In considerazione di ciò, un ruolo centrale viene assunto dal decreto del Giudice Tutelare, lo strumento con il quale vengono approntati i mezzi di tutela per il soddisfacimento dei bisogni della vita del beneficiario, che costituirà “lo statuto dei poteri e doveri dell'amministratore”.

Da qui, l’opportunità di una stesura del ricorso per la nomina dell'amministratore di sostegno “più puntuale e specifica possibile, specie nella parte in cui si prospetta e si chiede la estensione al beneficiario di determinati effetti, limitazioni e decadenze previste dalla legge per l'interdetto e per l'inabilitato, posto che, di regola, non si può ritenere possibile una loro applicazione estensiva ed analogica all'amministrazione di sostegno”.

Corollari applicativi

Per finire, lo Studio elabora alcuni corollari applicativi per quanto riguarda gli atti che il beneficiario può o non può compiere.

Con specifico riferimento all’atto di donazione, è preferibile, per i notai, “una soluzione prudenziale” che tendenzialmente escluda tale possibilità, “in coerenza con la ricostruzione accolta che ritiene applicabile la figura in presenza di un vulnus della capacità di agire del soggetto”.

Sulla capacità di fare testamento, la stessa viene ritenuta sussistente in capo al beneficiario, “in assenza di particolari prescrizioni del Giudice Tutelare”. Del resto – viene evidenziato – “la privazione di tale capacità si palesa estremamente mortificante trattandosi dell'atto personalissimo per antonomasia a mezzo del quale la persona esercita una sua prerogativa fondamentale”.

Rispetto, poi, alla sorte della procura precedentemente rilasciata, lo studio nega la diretta ed immediata applicazione del n. 4 dell’articolo 1722 c.c. – e, quindi, l’estinzione del mandato per interdizione o inabilitazione – fornendo, tuttavia, alcune precisazioni.

Il Giudice Tutelare, in particolare, potrà sempre estendere la portata di questo articolo all’amministrazione di sostegno “sia attraverso un generico riferimento alla norma che quindi abbia ripercussioni su tutte le eventuali procure conferite dal beneficiario, sia prevedendo che solo talune di queste procure debbano ritenersi estinte”.

Per finire, relativamente all’eventuale accettazione dell’eredità, viene affermato che il beneficiario di amministrazione di sostegno “non debba necessariamente e previa autorizzazione accettare l’eredità con il beneficio d’inventario, se non espressamente ricompresa nel decreto di nomina”.

Lo Studio è reperibile sul sito istituzionale del Notariato.

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